Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento misurato in “stellette” indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese. Il possesso del rating dà vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario, oltre che negli appalti. Il rating può essere richiesto solo da imprese aventi un fatturato minimo di due milioni di euro annui ed essere iscritte al registro delle imprese da almeno due anni, limiti di cui CNA ha chiesto la riduzione per far sì che anche le piccole imprese possano accedervi.

Il rating ha un range minimo di una ‘stelletta’ fino ad un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Per ottenere il punteggio minimo (una ‘stelletta’) l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983.

Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p., né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell’impresa, inoltre, non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse.

Dovrà dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

Il regolamento prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio da due a tre stellette. Se ne verranno rispettati almeno 6 si otterranno due stellette.

In particolare le aziende dovranno:

  • rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto a livello locale dalle Prefetture e dalle Associazioni di Categoria, dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative;
  • utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
  • adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
  • adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
  • essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  • avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
  • aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito all’impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti. Inoltre, le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorita’ apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformita’ con le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1.

In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del rating, mentre se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.

L’Autorità aggiornerà sul proprio sito l’elenco delle imprese a cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 29 maggio 2018 e sostituisce il precedente del 13 luglio 2016.