Dal 9 ottobre 2014 scattano per i produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) i nuovi obblighi sul marchio di identificazione.

Le nuove regole consistono:

  • nell’apposizione del marchio che, in conformità a norme tecniche, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni:
    • nome del produttore,
    • logo del produttore (se registrato),
    • numero del registro AEETEL.

    Il marchio deve consentire di individuare che l’AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13/8/2005 e deve individuare in maniera inequivocabile il produttore. Deve inoltre essere visibile, leggibile e indelebile; per verificare se la marcatura è duratura, deve risultare leggibile dopo una procedura indicata in una norma tecnica,

  • nell’apposizione del simbolo (cassonetto barrato), in base alle indicazioni dell’allegato IX della nuova norma sui RAEE, riportato in allegato. Rispetto a quello previsto dalla precedente normativa (Allegato 4 del D. Lgs. 151/2005), il nuovo simbolo richiede in più una barra piena orizzontale e determinate misure della barra e del simbolo da rispettare.

Il marchio e il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di un componente, operazione che deve poter essere effettuata però senza l’utilizzo di utensili.Se non è possibile per le dimensioni o per la funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull’AEE, questi sono apposti sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’AEE.

Il produttore che dal 9/10/2014 immette sul mercato AEE prive del marchio (così come previsto dalla nuova norma sui Raee) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro per ciascuna AEE immessa sul mercato.