Con un decreto direttoriale, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTe) ha approvato le istruzioni operative, definite dal Gestore Servizi Energetici – GSE, per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati.

Queste disposizioni si applicano ai pannelli fotovoltaici di tutti gli impianti rientranti negli incentivi denominati “Conto Energia” e definiti dai seguenti decreti:

  • I Conto Energia: DM 28/7/2005 e 6/2/2006;
  • II Conto Energia: DM 19/2/2007;
  • III Conto Energia: DM 6/8/2010;
  • IV Conto Energia: DM 5/5/2011;
  • V Conto Energia: DM 5/7/2012.

Sono invece esclusi pannelli fotovoltaici a fine vita installati in impianti o sezioni d’impianto non incentivati tramite “Conto Energia”.

Nelle Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, allegate al decreto in esame, emerge che i pannelli fotovoltaici possono essere sia di tipo domestico, cioè installati in impianti con potenza nominale inferiore a 10 kW, sia professionali, cioè installati in impianti con potenza superiore.

I rifiuti di pannelli domestici devono essere conferiti presso i centri di raccolta dal soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fotovoltaico che ha richiesto ed ottenuto le tariffe incentivanti oppure ad un impianto autorizzato da parte di un Consorzio (individuale o collettivo) o da parte di soggetti autorizzati per la gestione del CER 200136, nonché da parte degli stessi Soggetti responsabili se iscritti all’Albo Gestori Ambientali.

I rifiuti di pannelli professionali sono conferiti presso un impianto autorizzato dal soggetto responsabile, se iscritto all’Albo Gestori Ambientali, oppure da un Consorzio (individuale o collettivo) o da soggetti autorizzati per la gestione del CER 160214.

Nel caso di dismissione o sostituzione di rifiuti di pannelli professionali durante il periodo di incentivazione il soggetto responsabile deve presentare al GSE la documentazione attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento, seguendo le procedure del GSE.

Il soggetto responsabile deve procedere al trasferimento del RAEE ad un impianto di trattamento autonomamente, se iscritto all’Albo Gestori Ambientali, oppure tramite un Consorzio (individuale o collettivo) o tramite soggetti autorizzati per la gestione del CER o attraverso un trasportatore di rifiuti iscritto all’Albo Gestori Ambientali.

Lo smaltimento viene finanziato tramite una quota trattenuta dal GSE, che in base alle nuove istruzioni operative è pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di gestione e smaltimento; infatti la quota trattenuta è stata equiparata sia per gli impianti domestici (prima era di 12 Euro/pannello) sia per quelli professionali.

Sono, inoltre, definite nuove tempistiche e modalità per partecipare da parte dei soggetti responsabili, in alternativa e a parità d’importo, a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020. Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia.

In merito a quest’ultimo punto, il GSE specifica che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare a cura del Sistema Collettivo stesso per confermare la correttezza degli importi versati per l’esercizio dell’opzione. Si segnala inoltre che per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal GSE (10 €/modulo) e l’invio al GSE dell’Allegato 8.3.