È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” Qui il decreto per esteso, mentre questa è una sintesi dei provvedimenti più importanti, che peraltro confermano le nostre anticipazioni.

 

Cessazione stato di emergenza

Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza ed inizia il percorso di uscita che prevede:

  • fine del sistema delle zone colorate;
  • graduale superamento del green pass;
  • eliminazione delle quarantene precauzionali.

Isolamento e autosorveglianza

  • Dal 1° aprile 2022 i positivi al Covid devono rimanere in isolamento fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento finisce con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto determina la cessazione del regime dell’isolamento.
  • Dal 1° aprile 2022 coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi devono rispettare un regime di autosorveglianza che consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati abilitati, in caso di sintomi, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  • Dal 1° al 30 aprile 2022 l’obbligo di FFP2 si applica nei seguenti casi:
    • mezzi di trasporto in genere, compresi mezzi di trasporto scolastico;
    • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
  • Fino al 30 aprile 2022 rimane comunque obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso.
  • Dall’obbligo relativo all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie rimangono esclusi:
    • bambini di età inferiore a 6 anni
    • le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché’ le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
    • chi sta svolgendo attività sportiva.
  • Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

Graduale eliminazione del Green Pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito l’accesso con uso del Green Pass base per:

  • luoghi di lavoro pubblici o privati, per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo e indipendentemente dall’età (quindi anche oltre i 50 anni), la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di volontariato;
  • scuole di ogni ordine e grado;
  • istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • mense e catering, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • mezzi di trasporto.

Graduale eliminazione del Green Pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito l’accesso con uso del Green Pass rafforzato per:

  • convegni e congressi;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso;
  • piscine, centri natatori, palestre,  sport  di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
  • feste comunque denominate che si svolgono al chiuso, sale gioco, sale da ballo.

Negozi e servizi alla persona

Dal 1° aprile non è necessaria l’esibizione di alcun tipo di green pass in nessun negozio o altre attività di servizi alle persone e alle cose

Lavoro

Sono prorogate sino al 30 giugno le disposizioni in materia di lavoro agile nel settore privato

Obblighi vaccinali

  • Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
  • Fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale rimane in vigore per le seguenti categorie:
    • personale scolastico di istituzioni ogni ordine e grado
    • personale delle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica
    • personale del comparto della difesa, polizia locale e istituti penitenziari