È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento Europeo riguardante le proroghe sulle normative relative alla circolazione.

Di seguito uno schema riassuntivo riguardante le principali proroghe:

  • Carte di qualificazione del conducente (CQC) e formazione periodica (Art. 2)
    • Art 2.2 I termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che altrimenti, in base alle disposizioni, sarebbero scaduti o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano  prorogati per un periodo di 10 mesi in ciascun caso.
    • Art 2.3 e 2.4 La validità della marcatura del codice armonizzato “95”, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data indicata sul documento. La validità della marcatura del codice armonizzato “95” la cui proroga era in scadenza nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
    • Art.2.5 La validità delle carte di qualificazione del conducente che sarebbero altrimenti scadute o che scadrebbero tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
  • Patenti (Art. 3)
    • Art 3.1 La validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni, sarebbero altrimenti scadute o che scadrebbero nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
    • Art 3.2 La validità delle patenti la cui proroga era in scadenza nel periodo tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
  • Tachigrafi e carte tachigrafiche (Art. 4)
    • Art 4.1 Le ispezioni periodiche che avrebbero dovuto effettuarsi tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono da effettuarsi non oltre 10 mesi dalla data prevista.
    • Art 4.2 Qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente, tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, le autorità competenti rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente deve riconoscersi l’applicazione della procedura di stampa prevista per le carte sottratte, danneggiate o smarrite.
    • Art 4.3 Qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 giugno 2021, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente.
  • Controlli tecnici e revisioni (Art. 5)
    • Art 5.1 I termini relativi ai controlli tecnici che avrebbero dovuto o dovrebbero svolgersi tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi. Identica proroga è prevista per i certificati di revisione, con data di scadenza compresa sempre tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
    • Art. 5.2 La validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi.
  • Licenza comunitarie (Art.7)
    • Art 7.1 La validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Identica proroga è prevista per le copie certificate conformi e agli attestati del conducente.

 

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Per maggiori informazioni:
Franco Spaggiari
Responsabile CNA FITA Autotrasporto
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