Il Commissario delegato alla ricostruzione ha pubblicato l’ordinanza riguardante la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza 91/2013 (bando Inail), che regola l’erogazione di contributi in conto capitale per le opere di messa in sicurezza per l’ottenimento dell’agibilità sismica provvisoria e per le opere di miglioramento sismico dei fabbricati destinati ad attività produttive e non danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti novità per le imprese:

  • la proroga dei termini relativi alla presentazione delle domande che potranno essere presentate fino al 30 giugno 2015 (salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse);
  • le spese sostenute per gli interventi già effettuati, anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico, devono essere pagate, qualora sia richiesta l’erogazione dei contributi in due soluzioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2015;
  • nel caso di domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione del miglioramento sismico, detto intervento deve essere integralmente effettuato, pagato e rendicontato entro e non oltre il 31 dicembre 2015;
  • il superamento del vincolo riguardante il riconoscimento del contributo per immobili oggetto di contratti di affitto registrati in data antecedente al 29 maggio 2012. In questo modo si amplia la gamma delle fattispecie annesse al contributo. Tale limite, infatti, risultava eccessivamente penalizzante per diversi proprietari degli immobili che oggi, con questa modifica, potranno far presentare le domande ai nuovi affittuari per i lavori di rimozione delle carenze e miglioramento sismico;
  • le richieste di contributo dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Non sono ammissibili le richieste sottoscritte da altri soggetti;
  • i requisiti di ammissibilità richiesti al momento della presentazione della domanda devono essere mantenuti per i tre anni successivi alla data di concessione del contributo pena la revoca d’ufficio, in tutto o in parte, del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate;
  • restano viceversa confermati i limiti di contributo pari a 149.000 euro per singolo intervento e 200.000 euro riguardanti entrambi gli interventi ammessi (rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico degli edifici).

È importante ricordare che il contributo previsto è del 70% e che, a fronte di uno stanziamento dell’Inail di 74 milioni, ad oggi sono state assegnate risorse per 17 milioni a 648 imprese. Esiste quindi ancora una buona disponibilità di fondi.

Per informazioni:
Zironi Alessandro
Consulente Sicurezza e Ambiente
Cell. 3487110449