Permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni Certificate di Agibilità, autorizzazioni, certificati: proroga straordinaria estesa al 29 luglio 2021

In conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del 13 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (collegata al DL 2/2021), che ha ufficialmente prorogato lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19 fino al 30 aprile 2021, è estesa automaticamente al 29 luglio 2021 la validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria.

Pertanto, ai sensi della legge n. 159/2020, che prevede la proroga della validità di:

  • certificati;
  • attestati;
  • permessi;
  • concessioni;
  • autorizzazioni;
  • atti abilitativi, comunque denominati;

fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, tali atti saranno validi fino al 29 luglio 2021

Tale proroga nel settore dell’edilizia riguarda, ad esempio:

  • le Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività);
  • le segnalazioni certificate di agibilità;
  • le autorizzazioni paesaggistiche;
  • le autorizzazioni ambientali;
  • il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.

Sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.

Viene quindi eliminato il riferimento ad una data specifica. In tal modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse prorogato, automaticamente si avrebbe la proroga di tali scadenze.


Il testo modificato dell’art. 103 del CuraItalia

Il testo dell’articolo 103, comma 2, del CuraItalia, è così stato modificato:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

(in grassetto le aggiunte della legge 159/2020).

Riepilogando, quindi, è estesa fino al 29 luglio 2021 la validità di permessi di costruire, SCIA, segnalazioni certificate di agibilità (SCA), autorizzazioni di ogni tipo (ambientali e paesaggistiche), concessioni, certificati e atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza.

Questa proroga è automatica (non occorrono condizioni di operatività – es. comunicazione al Comune competente) e generalizzata (cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi).

 

Per maggiori informazioni:
Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it