In sede di conversione in legge del Decreto Rilancio (n.34/2020) è stata inserita una particolare disposizione che modifica per legge la durata dei rapporti di lavoro a termine, anche in somministrazione, nonché la durata dell’apprendistato di 1° e 3° livello, durante il periodo di emergenza da COVID-19.

La norma prevede che il termine dei predetti contratti sia

…prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In attesa degli opportuni chiarimenti, si può dunque asserire in particolare che la “proroga” non sia una facoltà ma un obbligo di legge al quale i datori di lavoro dovranno attenersi, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla necessità o meno di prolungare detti rapporti.

L’applicazione di tale obbligo si ritiene debba riguardare solo i contratti in essere al 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della conversione in legge).