In data 1 e 2 aprile 2019, il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, ha firmato due Ordinanze che modificano i termini previsti per la ultimazione dei lavori e per la presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione del saldo degli interventi, prorogandone le scadenze.
Si tratta delle Ordinanze:
- Ordinanza n. 8 del 1 Aprile 2019: Proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. (SFINGE)
- Ordinanza n. 9 del 2 Aprile 2019: Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi (MUDE)
Ordinanza n. 8 del 1 aprile 2019:
Art. 1 NUOVI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI – ULTIMAZIONE LAVORI – PER LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI
- entro il 27 dicembre 2019 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 31 marzo 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018;
- entro il 30 aprile 2020 per le persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 29 maggio 2020 per persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018.
Art. 2 NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEL SALDO FINALE PER LE IMPRESE DI TUTTI I SETTORI
- entro il 31 marzo 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 30 giugno 2020 per le imprese di tutti i settori, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018.
- entro il 30 luglio 2020 per le persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo entro il 31 dicembre 2017;
- entro il 27 agosto 2020 per persone fisiche, per le quali sia stato concesso il contributo dal 1 gennaio 2018.
Ordinanza n. 9 del 2 aprile 2019:
Art. 1 TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLE ORDINANZE 29,51, 86/2012
- i Comuni entro e non oltre il 31/10/2019 dovranno terminare le istruttorie delle domande di contributo e pervenire all’emissione dell’ordinanza di concessione o al rigetto della relativa domanda;
- le richieste di integrazioni non ancora prodotte alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dovranno essere presentate entro e non oltre il 30/04/2019 pena la decadenza della domanda di contributo.
Art. 2 TERMINE PER IL DEPOSITO DEL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI
Il deposito del primo Stato Avanzamento dei Lavori (sal al 15%) deve avvenire dalla data dell’ordinanza di concessione entro:
- 4 mesi per l’ordinanza n. 29/2012;
- 5 mesi per l’ordinanza n. 51/2012;
- 6 mesi per l’ordinanza n. 86/2012.
Nel caso in cui il termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e il deposito del SAL non sia ancora avvenuto, il beneficiario entro il 30 aprile 2019 dovrà caricare nel fascicolo informatico una comunicazione riportante le ragioni del ritardo e indicare il termine entro cui il SAL verrà depositato.
Art. 3 TERMINI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ISTANZE DI CONTRIBUTO SEGNALATE AI SENSI DELLE ORDINANZE 12 E 24/2018
Relativamente a tale casistica che riguarda per lo più le istanze di contributo presentate e ricadenti nel regime degli Aiuti di Stato del settore agricolo, rimandiamo l’approfondimento specifico con il professionista incaricato.
Per maggiori informazioni contattare Daniele Tanferri, responsabile CNA Costruzioni – tel. 059 418548 – dtanferri@mo.cna.it