INIZIO ATTIVITA’ O AMPLIAMENTO / MODIFICA DI ATTIVITA’ GIA’ AVVIATA

  • Verificare che i locali e le aree esterne collegate dispongano del certificato di destinazione d’uso (compatibilità urbanistica) e di agibilità.
  • Chiedere il certificato di conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento (D.M.37/2008), il libretto d’impianto termico (DPR 412/94), verifiche periodiche della messa a terra e degli impianti contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01) effettuato con ente autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive.
  • Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) se l’azienda rientra nell’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011); in ogni caso l’azienda si deve dotare di idonei mezzi di estinzione
  • In caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti o ristrutturazioni di edifici o locali, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, presentare una notifica all’Organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 67 del D.lgs. 81/08

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Le ditte individuali con presenza di lavoratori e le società sono soggette a tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Le imprese familiari, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori artigiani senza dipendenti e i coltivatori diretti dei fondi ed i soci delle società semplici agricole hanno la facoltà di beneficiare della Sorveglianza Sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Essi devono:

  1. utilizzare attrezzature di lavoro conformi
  2. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli in modo conformi
  3. munirsi di apposita tessera di riconoscimento quando si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Il decreto 81/2008 obbliga il datore di lavoro ai seguenti adempimenti:

  1. Istituzione del servizio di prevenzione e protezione aziendale (esterno o interno) e nomina del responsabile. L’incarico di responsabile del servizio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro (autonomina) nelle aziende che hanno:
    ­ – fino a trenta addetti (aziende artigiane e industriali senza rischi rilevanti)
    ­ – fino a duecento addetti (aziende commerciali e di servizi).
  2. Predisporre la nomina (o della autonomina) del responsabile del servizio e allegarla alla documentazione sulla sicurezza (non è più dovuto l’invio della stessa all’Organo di vigilanza). Il responsabile del servizio prevenzione e protezione deve frequentare un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
  3. Nomina del medico competente nelle lavorazioni in cui la normativa prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Inoltre si ricorda:
    – visita medica preventiva per i lavoratori minori
    – sorveglianza sanitaria lavoratori notturni
    – sorveglianza sanitaria specifica per lavoratrici madri
  4. Designazione degli addetti alla emergenza, cioè dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso (fra gli addetti incaricati può esservi lo stesso datore di lavoro). Il datore di lavoro ha l’obbligo di far partecipare gli addetti alla emergenza a corsi di formazione specifici.
  5. I lavoratori hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante per la sicurezza (RLSA); il datore di lavoro ha l’obbligo di farlo partecipare ad un corso di formazione della durata di 32 ore + aggiornamenti. Il rappresentante deve essere consultato nei casi previsti dal decreto.
  6. Le aziende fino a 15 lavoratori possono avvalersi del rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST). In questo caso il datore di lavoro deve effettuare il versamento delle relative quote e inviare la documentazione sulla sicurezza nel luoghi di lavoro all’Ente Bilaterale nelle modalità e nei tempi stabiliti dagli accordi sindacali.
  7. Nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una riunione periodica di sicurezza, almeno annuale, con Medico competente, RSPP e RLS. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori la riunione viene effettuata su richiesta del rappresentante dei lavoratori.
  8. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, contenente anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, nonché un programma per il loro miglioramento. La valutazione dei rischi presenti in azienda comporta il controllo dei fattori di rischio quali ad esempio, luoghi di lavoro, impianti e attrezzature di lavoro, impianti elettrici, incendio/esplosione, agenti chimici (sostanze chimiche, tossiche o nocive), agenti fisici (rumore, vibrazioni, illuminazione, ecc.), agenti biologici (virus-batteri, ecc.), movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ecc. La valutazione deve inoltre riguardare i rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Tra i soggetti da considerare nella valutazione dei rischi, sono compresi anche i lavoratori atipici. Verificare la presenza di lavoratori particolarmente tutelati:
    – minori e apprendisti, lavoratrici madri
    – lavoratrici madri
    – lavoratori notturni .
    Sono equiparati alle altre tipologie di lavoratori, pertanto sottostanno agli obblighi di formazione, informazione, sorveglianza sanitaria ed utilizzo dei DPI a cui sono sottoposti gli altri lavoratori.
  9. Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere riportati in un documento, che deve avere data certa, da conservare in azienda ed esibire a richiesta degli Organi di vigilanza.
  10. Un obbligo rilevante del datore di lavoro è costituito dalla informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione e di protezione.
  11. Ogni datore di lavoro deve attuare il programma di miglioramento delle misure di sicurezza. Al di là degli aspetti burocratici o formali della nuova normativa, la concreta attuazione delle misure per la sicurezza e la salute sul lavoro è la parte più importante ed obbligatoria per tutte le aziende.

LAVORI IN CANTIERE (D. Lgs. 81/2008 titolo IV)

  1. Il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo (in presenza di due imprese) di nominare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori il quale deve essere in possesso di specifici requisiti.
  2. Il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo, prima dell’affidamento dei lavori, di verificare dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi coinvolti nei lavori.
  3. Il coordinatore per la progettazione ha l’obbligo di redigere il PSC (piano di sicurezza e coordinamento), e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
  4. Il committente o responsabile dei lavori ha l’obbligo di redigere la notifica preliminare prima dell’inizio lavori
  5. Le imprese esecutrici hanno l’obbligo di redigere il POS
  6. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di:
    vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati
    vigilare sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
    coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di tutela
    verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.
  7. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Per verificare se l’azienda è in regola con gli adempimenti in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro e redigere o aggiornare la documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/08, è possibile richiedere un preventivo ad ASQ Modena Società Cooperativa compilando il modulo allegato. Per informazioni: ASQ – tel. 059 2551132 – info@asqcna.it