Con due separati accordi, sottoscritti negli ultimi giorni di dicembre 2018, sono state previste a partire dall’anno 2019 delle integrazioni alle prestazioni, a sostegno del reddito dei lavoratori, per mancanza di lavoro. In particolare le novità riguardano:

  • Incremento in via sperimentale per l’anno 2019 delle giornate a disposizione delle aziende per gli accordi di assegno ordinario erogate da FSBA.
  • Istituzione di un contributo erogato da Eber per le imprese NON ARTIGIANE che versano alla bilateralità artigiana ed escluse dal versamento al FIS.

Incremento delle giornate di assegno ordinario erogato da FSBA
Con Accordo Interconfederale del 17/12/2018 le Parti Sociali istitutrici di FSBA hanno esteso, in via sperimentale, solo per l’anno 2019, la possibilità di usufruire di 100 giornate di sospensione per Assegno Ordinario, nel biennio, invece delle 65 previste. A seguito di ciò, si possono avere le seguenti casistiche:

  1. per gli accordi già attivati che si concludono nel 2019:
    • le giornate a disposizione passano da 65 a 100 nel computo del biennio mobile e, in caso di orario settimanale su 6 giorni, da 78 a 120 giornate;
    • l’accordo mantiene la scadenza convenuta;
    • un eventuale accordo successivo potrà essere sottoscritto fino a una durata di 20 settimane (100 gg) e le prestazioni saranno corrisposte fino al nuovo massimale fissato;
  2. per gli accordi decorrenti dal 1° gennaio 2019:
    • la durata dell’accordo potrà raggiungere le 20 settimane;
    • le giornate di sospensione sono 100 nel computo del biennio mobile e, in caso di orario settimanale su 6 giorni, 120 giornate.

L’incremento delle giornate a disposizione interessa ESCLUSIVAMENTE gli Accordi relativi alla prestazione di Assegno Ordinario, mentre nessun incremento è stato previsto per l’Assegno di Solidarietà.

L’intervento straordinario previsto dal Fondo Welfare Contrattuale di 10 giornate aggiuntive alle giornate di FSBA, attivabile dopo aver consumato almeno il 50%, dal 1° gennaio 2019 potrà essere richiesto solo dopo un utilizzo di almeno 50 giornate (60 nel caso di orario su 6 giorni).
Nulla varia rispetto alle tempistiche di attivazione tramite portale Abaco e alla modalità di rendicontazione delle giornate di sospensione.

Contributo per imprese non artigiane e che non versano al FIS
Le Parti Sociali dell’Emilia Romagna, hanno sottoscritto in data 17/12/2018 un accordo che istituisce una prestazione a sostegno del reddito per le imprese NON ARTIGIANE con meno di 5 lavoratori e che rientrano nel campo di applicazione del FIS e non di FSBA; si tratta ad esempio di imprese che applicano il CCNL Acconciatura, senza i requisiti di iscrizione all’albo degli artigiani. Con questo accordo hanno dato seguito agli impegni assunti a livello nazionale in data 7/2/2018. Pertanto a decorrere dal 1/1/2019, in caso di sospensione lavorativa per mancanza di lavoro, avranno a disposizione 30 giorni lavorativi di intervento integrativo del reddito da parte di Eber.

L’impresa deve aver versato almeno 6 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti e i lavoratori sospesi essere inforza da almeno 3.

La sospensione non deve essere effettuata per tutta la settimana. Almeno una giornata deve risultare come retribuita, non necessariamente come giorno lavorato, ma possono anche essere utilizzate ore di ferie o permesso.

Il contributo a favore del lavoratore è pari a quanto previsto da FSBA.

Gli Uffici Libri Paga delle Sedi Territoriali CNA sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.