L’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020, prevede che la mancata comunicazione al Registro Imprese di un domicilio digitale valido ed attivo comporta l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale e contemporaneamente l’irrogazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Le Camere di commercio sono prossime all’avvio delle procedure relative al rilascio d’ufficio delle PEC e, congiuntamente, all’applicazione delle relative sanzioni.

Questa operazione (notifica delle sanzioni e rilascio d’ufficio dei domicili digitali) prenderà il via nel corso di questo mese di febbraio 2022.

Le posizioni che risultano sprovviste del domicilio digitale quindi, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa, si vedranno assegnare d’ufficio dalla Camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore.

Si fa presente che la PEC assegnata d’ufficio dalle Camere di commercio sarà attivo solo in ricezione e sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa presso il cassetto digitale dell’imprenditore, cioè nella piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login, così come previsto dalla normativa in vigore.