Sono entrati in vigore il 24 ottobre 2018 alcuni “strumenti” legati alla cosiddetta pace fiscale (ben nove) e altri relativi alla semplificazione fiscale, introdotti dal collegato alla manovra di bilancio 2019. Ne illustriamo in sintesi i principali.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc), con la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati fino al 24/10/2018, senza sanzioni e senza interessi entro il 31/5/2019. Oggetto della definizione sono i pvc riguardanti le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva. Per poter aderire alla definizione occorre che non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, con la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al 24/10/2018, mediante il pagamento (in un’unica soluzione o fino a 20 rate trimestrali) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, delle imposte dovute senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori. La definizione riguarda gli atti non impugnati e ancora impugnabili alla data del 24/10/2018.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con la riedizione della cosiddetta “rottamazione delle cartelle” per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2017. Potranno essere definite, senza sanzioni, interessi e oneri accessori, in una unica soluzione entro il 31/7/2019, ovvero al massimo in cinque anni mediante pagamento con due rate annuali scadenti il 31/7 e il 30/11 di ogni anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. L’adesione a nuova rottamazione (ter) è subordinata alla presentazione all’agente della riscossione di un’apposita dichiarazione entro il 30/4/2019. Possono fruire della nuova rottamazione, anche soggetti che avevano aderito alla precedente rottamazione sugli importi residui, a condizione che abbiano effettuato il pagamento delle somme dovute alle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018. Possono essere definite anche le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada: versando la sanzione ma senza gli interessi. I debiti, anche residui, fino a 1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, sono automaticamente annullati.

Definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado la definizione si riduce alla metà (50%) e, in caso di soccombenza in secondo grado, ad un quinto (20%) del valore della controversia.

Dichiarazione integrativa speciale, che consente ai contribuenti, fino al 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva; l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. In caso di dichiarazione originaria inferiore a 100.000 € l’integrazione sarà possibile fino a 30.000 €. In caso di volontà del contribuente ad aderire a tale strumento, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 20% per le imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e Irap, pari all’aliquota media per l’IVA e pari al 20% sulle maggiori ritenute. Il versamento delle somme può essere effettuato in una unica soluzione entro il 31/7/2019, ovvero, può essere rateizzato in 10 rate semestrali a partire dal 30/9/2019.

Nell’ambito della “semplificazione fiscale” in materia di IVA si segnalano i seguenti:

Termini di emissione e contenuto delle fatture (elettroniche e cartacee). A decorrere dal 1/7/2019, la fattura cd. immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre nulla cambia per la fattura “differita” che continua a poter essere emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. Sempre a decorrere dal 1/7/2019, tra i dati da indicare nella fattura, deve essere riportata anche la data di effettuazione dell’operazione se diversa da quella di emissione della fattura. Il differimento al 1/7/2019 della decorrenza di tali norme trova giustificazione dai necessari tempi per gli adeguamenti dei sistemi procedurali ed informatici delle imprese.

Termini di annotazione delle fatture emesse. Viene previsto che la fattura emessa sia annotata nel registro delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (Precedentemente la norma prevedeva l’annotazione entro 15 gg dall’emissione della fattura “immediata” e, l’annotazione entro il termine di emissione per quelle “differite”).

Fatture di acquisto: registrazione e detrazione dell’IVA. Ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene eliminato l’obbligo dell’attribuzione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e ai servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato entro il giorno 16 di ciascun mese relativamente ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questa regola non vale per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente il cui diritto alla detrazione sorge a partire dall’anno di ricevimento della fattura.

Sanzioni in materia di fatturazione elettronica. L’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica dal 1/1/2019 non sarà prorogata. Pertanto, ai fini di “ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici”, viene previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica, non si applicano se la fattura è emessa (inviata allo SDI) in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica. Sarà applicata invece la sanzione del 20% se la fattura elettronica è emessa (inviata allo SDI) entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le imprese che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, saranno tenute alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 € l’obbligo scatterà dal 1/7/2019 mentre per tutti gli altri l’obbligo entrerà in vigore dal 1/1/2020. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica consentirà il superamento degli obblighi di registrazione dei corrispettivi nell’apposito registro. Con decreto del MEF potranno essere previsti specifici esoneri da tale obbligo in funzione dell’attività esercitata o delle eventuali carenze territoriali di connettività internet. Per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti informatici delle imprese per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è previsto il riconoscimento di un contributo, per il tramite del fornitore, di 250 € per l’acquisto o 50 € per l’adattamento per ogni strumento.