CNA Emilia Romagna, di concerto con la Regione, ha definito alcune interpretazioni relative alle attività delle imprese produttive alla luce della circolare emanata venerdì sera dal Ministero della Salute.

Che cosa prevede l’ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della Salute di concerto con la Regione Emilia Romagna?
L’ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della Salute all’art. 1 comma f si stabilisce quanto segue: “Nella Regione Emilia Romagna è autorizzata esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese con impiego di personale in lavoro agile, o se necessaria, la presenza con modalità organizzative di cui al protocollo di Protezione del 14 marzo 2020.

Cosa afferma l’ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della Salute rispetto ai provvedimenti di sospensione delle attività produttiva del 22 e del 25 marzo?
La nuova disposizione del Ministero della Salute ribadisce e conferma che l’attività e il processo produttivo rimangono sospesi fino al 13 aprile 2020 e quindi sono vietati per i codici ATECO non compresi ex DPCM del 22 marzo e successivamente integrati dal provvedimento del MISE del 25 marzo. Non può in alcun caso essere ripresa o avviata la produzione per le attività sospese fino al 13 aprile 2020. Possono ovviamente continuare a operare le attività con codice ATECO consentito e le aziende con codice ATECO sospeso collegate a filiere essenziali che per questo motivo hanno comunicato al Prefetto la continuazione dell’attività.

Cosa afferma l’ordinanza del 3 aprile 2020 del Ministero della Salute rispetto alla vendita delle sole scorte di magazzino e quali sono i casi che si possono configurare?
La nuova disposizione del 3 aprile introduce per le attività sospese, la possibilità di effettuare la vendita, sul territorio nazionale e estero, delle scorte di magazzino e quindi esclusivamente per i “prodotti finiti” in giacenza di magazzino.
Per le attività attualmente sospese e quindi non ricomprese nell’elenco dei codici ATECO consentiti dai provvedimenti sopra citati si possono configurare quindi le seguenti casistiche.

  1. Attività sospese, che hanno comunicato al Prefetto di essere collegate ad una filiera essenziale e che quindi sono rimaste aperte e che hanno continuato la produzione solo e esclusivamente per quanto concerne i prodotti collegati alle filiere essenziali;
  2. Attività sospese e non collegate alla filiera essenziale e pertanto aziende chiuse.

Nel primo caso dobbiamo ritenere la vendita di prodotti a magazzino sia consentita anche per prodotti non legati alle filiere essenziali per cui si è rimasti aperti dandone comunicazione al Prefetto.
Nel secondo caso, il fatto che la vendita sia consentita è una totale novità, e si configura la possibilità di recarsi in azienda per effettuare le vendite e organizzare le consegne di beni in giacenza in magazzino, se non è possibile effettuare questa attività in modalità smart working.
In entrambi i casi possiamo immaginare che la casistica di consegnare prodotti di magazzino si verifichi prevalentemente laddove l’azienda sia collegata a filiere di vendita internazionali, che continuano la loro attività.

La mia attività è sospesa e la mia azienda è chiusa, cosa mi consente di fare l’ordinanza del 3 aprile?
Se intendo recarmi in azienda per la vendita delle scorte di magazzino, perché non è possibile organizzarmi in smart working per questa attività, consigliamo di comunicare al Prefetto che ci si reca in azienda per organizzare la vendita delle scorte di magazzino ex lettera f dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2020 di concerto con la Regione Emilia Romagna. Consigliamo di tenere traccia degli ordini che sono stato oggetto di vendita e che hanno “scaricato” il magazzino nel periodo 4 -13 aprile 2020, in caso di controllo delle Forze dell’ordine. Infine, di allegare al modulo di spostamento la comunicazione al prefetto e di avere sempre traccia degli ordini di scarico del magazzino sia delle filiere essenziali, che non. In caso di presenza in azienda, va sempre rispettato quanto previsto dalla intesa Governo Parti sociali sulla sicurezza ambiente di lavoro del 14 marzo 2020.

Sono una attività sospesa ma ho comunicato al Prefetto di essere collegata ad una attività essenziale e quindi sono aperto, devo fare qualcosa per la nuova ordinanza del 3 aprile?
Per la eventuale vendita di prodotti scorte di magazzino non collegati a filiere essenziali non è necessario fare ulteriore comunicazione al prefetto. Consigliamo di tenere traccia degli ordini che sono stato oggetto di vendita e che hanno “scaricato” il magazzino nel periodo 4 -13 aprile 2020, in caso di controllo delle Forze dell’ordine. Consigliamo inoltre di allegare al modulo di spostamento la comunicazione al prefetto e di avere sempre traccia degli ordini di scarico del magazzino sia delle filiere essenziali, che non. In caso di presenza in azienda, va sempre rispettato quanto previsto dalla intesa Governo Parti sociali sulla sicurezza ambiente di lavoro del 14 marzo 2020.

Come ci si deve organizzare per il trasporto delle scorte di magazzino vendute e che cosa è previsto in termini di trasporto di beni per attività sospese?
E’ in sé evidente che se è consentita la vendita dovrebbe essere anche consentita la consegna dei prodotti di attività sospese fino al 13 aprile limitatamente alle sole scorte di magazzino. Va sottolineato che in questo ambito non sono previsti specifici di chiarimenti da parte del Governo e permangono dubbi se i beni oggetto di attività sospese possono essere ancora trasportati e quali potrebbero essere le conseguenze per gli autotrasportatori.
Per tutto il periodo e nonostante le diverse ordinanza e DPCM che si sono susseguiti nei mesi di febbraio e marzo sul sito della Presidenza del Consiglio, le FAQ di chiarimento hanno sempre riportato il seguente testo in merito alla limitazione della mobilità delle merci: “No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”

Che cosa è utile conservare/avere con sè, dal punto di vista documentale, per il trasporto delle merci specialmente in caso di controlli delle Forze dell’ordine?
Con l’ordinanza del 3 aprile 2020 è consentito il trasporto a seguito della vendita di beni in magazzino anche di attività sospese quindi in questa casistica il trasporto sarebbe consentito. Questo, tuttavia, potrebbe dare luogo ad ulteriori indagini da parte della pubblica autorità in particolare per trasporti che escono dal territorio regionale e che potrebbero portare all’accertamento di una violazione dell’obbligo di sospensione delle attività previsto dal DPCM del 22 marzo 2020. Per tale ragione suggeriamo di fornire sempre al trasportatore e di conservare e archiviare in azienda i seguenti documenti, specialmente per i viaggi fuori regione:

  • la comunicazione che l’azienda produttrice committente del trasporto ha inviato al Prefetto di cui ai punti precedenti;
  • la richiesta di spedizione di beni e/o attrezzature da attività oggetto di attività sospesa da parte dell’azienda Committente del trasporto;
  • l’ordinanza del 3 aprile 2020 che autorizza la vendita e quindi anche il trasporto di beni da attività sospesa.

In tal modo gli organismi di controllo fuori dal territorio regionale possono avere tutte le informazioni per non sanzionare il trasportatore o il committente. Va infatti chiarito che occorre ora indagare se, una eventuale violazione e la relativa sanzione sia imputabile solo al committente del trasporto, sia esso produttore o commerciante, o anche al trasportatore.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle norme in obbligo di sospensione?
In caso di violazione dell’obbligo di sospensione dell’attività attualmente è prevista l’applicazione dell’art. 650 del codice penale che punisce i trasgressori con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ma in base all’ultimo decreto legge adottato dal governo in data 25 marzo la violazione è stata depenalizzata con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 3.000 euro e con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.