Diversamente da quanto previsto inizialmente dal D.L. n. 145/2013, la legge di conversione n. 9/2014 ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali. Inoltre in sede di conversione il Legislatore ha stabilito che i nuovi importi sanzionatori trovano applicazione rispetto alle violazioni commesse a decorrere dal 24 dicembre 2013.
Il Ministero ricorda che:
- La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);
- Il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo superiore a quattordici giorni”;
- Il riposo giornaliero deve essere fruito ogni 24 ore;
Il Ministero precisa che ai fini dell’applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi dell’individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti i periodi di riferimento sopra richiamati (4 mesi, 14 giorni, 24 ore) devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013.
Si fornisce in allegato la tabella aggiornata con i nuovi importi delle sanzioni.
![]() Allegata tabella importi delle sanzioni |