Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività nei confronti degli stranieri, e tutte le imprese, devono assolvere l’obbligo di trasparenza e di pubblicità, degli emolumenti o dei vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, pubblicando gli importi, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, o sui siti della rete associativa a cui aderiscono.

L’obbligo riguarda gli importi incassati nel periodo d’imposta 2020 (si ricorda che tale obbligo nasce con l’anno d’imposta 2018).

 

Quali sono i contributi di cui è obbligatorio dare trasparenza?

Le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria, effettivamente incassati (compreso il 5 per mille) o, in caso di vantaggio non economico, fruiti, ricevuti/incassati dalle pubbliche amministrazioni, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, se superiori a euro 10.000.

Vengono escluse dall’obbligo, le operazioni a carattere bilaterale (corrispettivi) o risarcitorio (a titolo di risarcimento), o retributivo (retribuzione per un incarico ricevuto), e i benefici di carattere generale (ad esempio quei contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

N.B.: per le società di capitali e le cooperative, e altri soggetti, l’adempimento s’intenderà soddisfatto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti, nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio.

Ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa (cioè le somme incassate) e l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo sia inferiore a 10.000 euro.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, nel dettaglio, viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione (da parte degli enti non commerciali e delle imprese) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione, applicata dalla stessa amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o dal Prefetto.  Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.