Entro il prossimo 28 febbraio 2019, le associazioni e le fondazioni e tutte le imprese dovranno assolvere all’obbligo di trasparenza, e quindi di pubblicità, degli emolumenti o dei vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

I dati oggetto della “trasparenza” sono quelli relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nel periodo considerato e se superiori a euro 10.000.

Per quanto riguarda le imprese, (compreso quindi anche le imprese sociali, le cooperative sociali, e le società di capitali sportive dilettantistiche) assolveranno all’obbligo attraverso l’inserimento di dette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio.
Le associazioni e le fondazioni dovranno invece pubblicare le informazioni sui propri siti internet o portali digitali.

I proventi o i vantaggi economici ricevuti, e di cui occorre dare pubblicità entro il 28 febbraio, sono quelli ricevuti cioè INCASSATI nell’anno 2018; l’importo di 10.000 euro si deve intendere quale somma di più contributi.

Le tipologie di riconoscimenti che formano oggetto della norma e che quindi costituiscono oggetto di pubblicazione sono:

  • i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalla P.A. e dagli enti assimilati;
  • le somme che abbiano natura di corrispettivo cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto;
  • i contributi del cinque per mille.

Viene chiarito che l’attribuzione del vantaggio, da parte della Pubblica Amministrazione, può avere ad oggetto anche risorse strumentali, quali ad esempio il comodato di un immobile. In tal caso si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in esame.

Le informazioni di cui si dovrà dare notizia sono:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  2. denominazione del soggetto erogante
  3. la somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante
  4. data di incasso
  5. causale

Le informazioni dovranno essere riportate sul sito internet; viene indicato che l’obbligo di pubblicazione si intende rispettato “anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente medesimo” o attraverso il sito internet della rete associativa alla quale l’ente del terzo settore aderisce.