Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la deducibilità dal reddito d’impresa, di lavoro autonomo e dall’IRAP:

  • delle spese per vitto e alloggio
  • dei rimborsi spese per trasferte dipendenti: in particolare, si tratta dei rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo per trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente)
  • dei rimborsi spese a lavoratori autonomi: si tratta delle spese sostenute dai professionisti nello svolgimento degli incarichi e addebitate analiticamente in capo al committente

Il nuovo obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili riguarda anche i dipendenti. In pratica, per evitare che i rimborsi spese ricevuti dal datore di lavoro siano tassati in capo ai dipendenti, questi ultimi dovranno pagare le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con mezzi di pagamento tracciabili.

Sono esclusi dall’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili le spese di viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici di linea (ossia autobus, treni, ecc).

Per mezzi tracciabili si intendono:

  • pagamenti effettuati mediante versamento bancario o postale
  • altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi, dal 2025 per i soggetti “solari”.

Premesso tutto quanto sopra, per evitare il disconoscimento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, si devono utilizzare esclusivamente mezzi tracciabili sia per le spese sono sostenute direttamente dall’impresa o dal professionista, sia per le spese sostenute dai dipendenti e poi rimborsate dal datore di lavoro (impresa o professionista). Si consiglia di valutare l’opportunità di fornire ai propri dipendenti delle carte prepagate.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP), con le limitazioni previste dalle relative norme, solo se sostenute con versamento bancario o postale, oppure mediante i suddetti sistemi di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

La nuova disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi, dal 2025 per i soggetti “solari.

Ulteriori novità per i liberi professionisti

A partire dal 1° gennaio 2025 non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Per effetto della modifica, i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione NON concorreranno più alla formazione del reddito del professionista né come componenti positivi, quindi il committente non deve operare la ritenuta sulle spese rimborsate, né come componenti negativi, con conseguente indeducibilità dei costi rimborsati.