A partire dal 1 gennaio 2018, la capacità tecnica e professionale per mantenere l’iscrizione alla categoria B (imprese forestali che possono concorrere ad appalti pubblici) dovrà essere dimostrata:
- Da una idonea certificazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto in possesso di qualifica di operatore forestale
- Da idonea certificazione attestanti la presenza nel proprio organico di almeno 2 addetti in possesso della certificazione dell’Unità di competenza “Taglio, allestimento legname”, all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di operatore forestale.
La qualifica di operatore forestale e la certificazione di “Unità di competenza“ devono essere acquisite attraverso idonei percorsi formativi tenuti dagli Enti di Formazione Alimentari, riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna.
Successivamente al 1 gennaio 2018 (data in cui l’obbligo predetto), le imprese che non risulteranno in regola con i requisiti appena menzionati saranno soggette alla cancellazione all’Albo dell’ imprese forestali della Regione Emilia Romagna.
Al riguardo si ricorda che
- L’operatore forestale è colui che è in grado di utilizzare in sicurezza la motosega e gli attrezzi forestali di sua competenza nei lavori di abbattimento, allestimento (sranatura e depezzatura) ed esbosco di latifoglie e conifere di dimensioni da piccole e grandi , in condizioni di semplici o difficili ,con particolare attenzione alla preparazione dell’area di lavoro e all’uso dei relativi dispositivi di sicurezza nel rispetto della salvaguardia ambientale
- L’area professionale riguarda la difesa e la Valorizzazione delle risorse del territori.
I profili riguardanti la qualifica di operatore forestale sono: Tagliaboschi abbattitori di alberi e disboscatori; Conduttori di macchine forestali; Personale forestale qualificato.