La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, ha introdotto dal 21 dicembre 2021, l’obbligo per il committente, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica.
La comunicazione può essere fatta:
- on-line dal sito servizi.lavoro.gov.it;
- posta elettronica, anche non PEC;
- sms;
- app;
- fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
Al momento mancano le indicazioni operative per poter procedere con la comunicazione. In attesa di indicazioni che potranno pervenire da parte degli enti competenti, si ritiene opportuno, in via cautelare, di inviare prima dell’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro autonomo occasionale, una pec all’Ispettorato Territoriale del lavoro competente per territorio.