La Legge 51/2022 (c.d. “taglia prezzi”) dello scorso 20 maggio ha introdotto per le imprese l’obbligo di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA – certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 – anche per la realizzazione di lavori privati di importo superiore ai Euro 516.000,00 per i quali il committente richiede i bonus edilizi (es. 110%, 65%, 50%).

In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad euro 516.000 devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i lavori in corso di esecuzione nonché i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del Codice civile, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del presente decreto (21 maggio 2022).

Il legislatore, pertanto, ha introdotto un obbligo, l’attestazione SOA, nell’ambito dei lavori privati legati ai bonus fiscali ma non ha ancora chiarito quali sono le modalità di applicazione e di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per la gestione dei contratti. In mancanza di un chiarimento che pure abbiamo già sollecitato, al momento non possiamo che considerare di applicare la disciplina degli appalti pubblici anche ai lavori privati con le caratteristiche su esposte.

Evidenziamo che nell’ambito pubblico – l’attestazione SOA consente di fare partecipare all’appalto le imprese in base a delle classifiche* (importi) e a delle categorie** (lavorazioni) ottenute – alleghiamo le due tabelle di riferimento.

Evidenziamo inoltre che per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro), è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001).

In concreto, ciò significa che, per partecipare ad appalti di importo superiore a Euro 619.200 (€ 516.000  +  20%), l’impresa singola deve anche essere in possesso della Certificazione del Sistema SGQ ISO 9001:2015.

Per le imprese che operano

Siamo in attesa che il Governo appena insediato emani una Circolare esplicativa, così come richiesto da CNA, che chiarisca le lacune presenti nel testo della Legge, fra le quali: le categorie e gli importi richieste/i, il funzionamento in caso di Consorzi, la possibilità di avvalimento, gli obblighi in capo ai subappaltori, ecc.

CNA ha contrastato duramente l’introduzione di questa nuova qualifica nell’ambito privato ritenendo che, oltre ad essere un ulteriore costo per le imprese, di per sè, non è in grado di garantire la qualità e la sicurezza dei lavori.

Le aziende interessate ad approfondire la tematica e/o ad ottenere la consulenza e l’assistenza ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA e della certificazione ISO 9001, possono contattare:
Pamela Michelini | tel. 059 418506 | pmichelini@mo.cna.it
Elisa Soffiati | tel. 059 418591 | esoffiati@mo.cna.it
Adelio Moscariello | tel. 348 0706062 | moscariello@mo.cna.it
Rosa Brigante | tel. 346 8688337 | rbrigante@mo.cna.it

Assistenza e consulenza per l’adozione di sistemi di qualità:
Fabio Casalin | Cell. 331 6257091 | fcasalin@mo.cna.it
Alessandro Tucci | Cell. 342 3291387 | atucci@mo.cna.it

 

* Le classifiche di importo sono 10:
  • I fino a euro 258.000
  • II fino a euro 516.000
  • III fino a euro 1.033.000
  • III bis fino a euro 1.500.000
  • IV fino a euro 2.582.000
  • IV bis fino a euro 3.500.000
  • V fino a euro 5.165.000
  • VI fino a euro 10.329.000
  • VII fino a euro 15.494.000
  • VIII oltre euro 15.494.000
** Le categorie di opere sono 52:
  • 13 riguardanti opere di carattere generale
  • 39 riguardanti opere specializzate

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