Il decreto legislativo 117 del 2017, “Codice del Terzo Settore” ha previsto l’obbligo di un Organo di controllo per gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Ne consegue che, se nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019, sono stati superati due dei tre limiti sopra indicati, si configura l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

Con la nota n. 11560 del 2/11/2020 il Ministero del Lavoro chiarisce che l’onere di nomina si configura nel momento in cui l’assemblea approva il bilancio relativo all’esercizio 2019, qualora l’ente si trovi nella situazione di avere i suddetti parametri in relazione all’anno 2018 e all’anno 2019 (non rileva il fatto che il RUNTS non sia ancora attivo!)

Per questo anno 2020, causa il COVID19, nella maggior parte dei casi, l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario, per l’esercizio 2019, è stata prorogata al 31 ottobre 2020, per gli enti non commerciali in generale, e in particolare per le Associazioni di Promozione Sociale, le Organizzazioni di Volontariato e le ONLUS.

Pertanto gli Enti del Terzo Settore, che intendano essere considerati tali, e rimanere quindi inseriti all’interno della normativa specifica per loro, dovranno prontamente nominare l’organo di controllo.

Sinceramente non si capisce come le associazioni, le polisportive, i circoli che ad oggi non stanno svolgendo alcuna attività e sono chiusi, possano convocare la riunione del Consiglio Direttivo, che è l’organo che deve nominare l’organo di controllo; potranno sempre fare riunioni on line.

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