Alla luce delle recenti novità normative in tema di obbligatorietà di accettazione di pagamenti elettronici da parte di tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, si ritiene opportuno fornire una breve analisi di questo obbligo e dei possibili crediti di imposta riconducibili.

Obbligo del POS

Tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti fin dal 30 giugno 2014, ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento. L’obbligo non prevede esclusioni soggettive (quindi trova applicazione anche in relazione agli artigiani).

Se fino ad oggi, tale disposizione non comportava, in caso di inosservanza, l’applicazione di alcuna sanzione, a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi in cui venga accertata la mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 30, da aumentarsi del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico, che non potrà in nessun caso formare oggetto di riduzione e/o di ravvedimento.

La violazione che non è di natura tributaria, ma è di natura amministrativa, è accertata da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, o da altri organi competenti, i quali possono per legge assumere informazioni e precedere ad ispezioni. Una volta contestata la violazione da parte di tali soggetti, gli stessi invieranno apposito rapporto al prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione e si aprirà un procedimento particolare impugnabile solo avanti al giudice ordinario (giudice di pace o Tribunale).

Qualora quindi non vi siate ancora strutturati per adempiere a tale obbligo, vi raccomandiamo di procedere quanto prima. Il compito di portare alla luce eventuali mancate accettazioni di pagamenti tramite POS, sembra essere posto in carico al singolo contribuente, che potrà dunque recarsi presso l’Ufficio della Guardia di Finanza e denunciare l’irregolarità che, a suo giudizio, si è verificata.

Si ricorda che per incentivare gli strumenti di pagamento elettronici, negli scorsi mesi sono stati previsti alcuni specifici crediti d’imposta. Ci si riferisce in particolare al:

Credito d’imposta riconosciuto per le commissioni POS addebitate

Si tratta di un credito d’imposta – utilizzabile in compensazione in F24 – pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, un credito, che può essere aumentato al 100%, per le commissioni maturate fino al 30 giugno 2022, nell’ipotesi in cui siano stati adottati strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento evoluto che soddisfino determinati requisiti tecnici di collegamento individuati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 agosto 2021 n. 211996. Il rispetto di tali requisiti deve essere attestato dal soggetto che fornisce lo strumento di pagamento medesimo.

Credito d’imposta per l’acquisto di POS

Si tratta di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione in F24, per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. In particolare agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali:

  • che, nel periodo tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici, che rispettando determinati requisiti tecnici, è riconosciuto – entro un limite massimo di spesa di € 160, per soggetto un credito di imposta parametrato al costo sostenuto, nelle seguenti misure:
    • 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
    • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
    • 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
  • che nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all’art. 2  co. 1 del DLgs. 127/2015, è risconosciuto – entro un limite massimo di spesa di € 320, per soggetto – un credito di imposta parametrato al costo sostenuto, nelle seguenti misure:
    • 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
    • 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
    • 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Si precisa che solo il soggetto che mette a disposizione tali strumenti di pagamento (evoluti o non) è in grado di attestare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dall’Agenzia delle Entrate per poter fruire dei crediti di imposta.

Le sedi CNA restano a Vostra completa disposizione per fornirvi ogni ulteriore chiarimento sul tema.