A partire dall’esercizio 2017 viene sostituito l’art.21 del DL 78/2010. Con questa sostituzione viene abrogato il modello Spesometro annuale da inviare mediante la comunicazione polivalente e viene introdotto l’obbligo di inviare trimestralmente i dati di tutte le fatture.

Soggetti obbligati

Sono obbligati tutti i soggetti passivi Iva. Dovrebbero essere esclusi i soggetti che aderiscono al regime forfettario o al regime dei minimi, perchè non hanno alcun obbligo di registrazione delle fatture ai fini Iva e non effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva.

Cosa deve essere trasmesso

Devono essere trasmessi i dati delle:

  • fatture emesse nel trimestre;
  • fatture ricevute registrate nel trimestre;
  • bolle doganali registrate nel trimestre;
  • variazioni relative alle operazioni elencate prima, relative al trimestre.

I dati devono essere trasmessi in forma analitica e gli elementi da indicare sono almeno i seguenti:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero di riferimento della fattura;
  • base imponibile;
  • aliquota Iva;
  • imposta;
  • tipologia di operazione.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate potranno essere definiti ulteriori dati da trasmettere.

Come devono essere trasmessi i dati

I dati devono essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate in base a modalità che saranno stabilite con un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che deve essere ancora emanato.

Quando devono essere trasmessi i dati

I dati devono essere trasmessi entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a quello di riferimento. Questo significa che il nuovo Spesometro trimestrale dovrà essere trasmesso alle seguenti scadenze: 31/5- 31/8 -30/11 -28/2.

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. In base alla sua redazione, la sanzione colpirebbe ogni fattura i cui dati sono omessi o errati, e non invece la comunicazione trimestrale nel suo complesso.

Credito di imposta

Ai soggetti in attività nel 2017, obbligati all’invio del nuovo Spesometro trimestrale e alla comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva, è attribuito una sola volta un credito di imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico. Il credito di imposta spetta ai soggetti che nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto hanno realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro.

Il credito di imposta non concorre alla formazione:

  • del reddito ai fini delle imposte sul reddito;
  • del valore della produzione ai fini IRAP.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, a decorrere dal 1/1/2018. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Le sedi CNA restano a disposizione per ogni chiarimento in merito.