Con un nuovo decreto, che entra in vigore il 23 aprile 2020, il Ministero dell’Ambiente definisce nuove regole per la gestione dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), abrogando dalla stessa data la precedente disciplina (DM 82/2011). Il nuovo decreto consta di 10 articoli e ben 9 allegati.

Seppur con alcune modifiche e novità, restano sostanzialmente fermi il campo di applicazione e le esclusioni, le definizioni, nonché l’impostazione generale delle regole di gestione, che si differenziano per i PFU derivanti:

  • dal mercato del ricambio per il quale si prevedono obblighi di comunicazione per produttori e importatori; la costituzione di forme associate (Consorzi) e individuali di gestione; l’applicazione del contributo ambientale per la gestione dei PFU, a copertura dei relativi costi, il cui ammontare resta invariato in tutte le fasi di commercializzazione e la cui entità dipende dalla categoria e dal peso del pneumatico; l’applicazione del medesimo contributo pagato all’atto dell’acquisto del pneumatico si applica in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale. Una delle novità più significative riguarda l’istituzione di un Registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici da effettuarsi entro il 23/4/2021 con DM che ne definirà anche le modalità operative;
  • dal mercato del primo equipaggiamento per la gestione dei PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, per il quale si conferma la gestione sempre da parte dei produttori e importatori di pneumatici da soli o in forma associata (Consorzi) dietro un corrispettivo pagato al fondo costituito presso l’ACI (Automobil Club Italia), ma ci si può rivolgere anche a soggetti terzi autorizzati alla gestione dei PFU; si conferma sia il ruolo del Comitato di Gestione dei PFU che, fra gli altri, ha il compito di individuare l’entità del contributo basato sulla tipologia dei veicoli come classificati dal codice della strada, sia la riscossione del contributo da parte del rivenditore all’atto dell’acquisto del veicolo nuovo che viene poi versato al fondo.
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