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Nuovi obblighi di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio

Si comunica che a decorrere da sabato 8 ottobre 2016, i committenti imprenditori (anche agricoli) e i professionisti che intendono ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio (buoni lavoro), sono tenuti ad effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i seguenti adempimenti:

Nella comunicazione alla D.T.L. che andrà inoltrata all’indirizzo di posta elettronica DPL-modena@lavoro.gov.it , qualora si tratti della DTL di Modena, vanno indicati:

Per gli imprenditori agricoli la comunicazione dovrà essere riferita ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

In caso di violazioni inerenti il suddetto obbligo di comunicazione alla DTL, è prevista l’applicazione della sanzione da 400 a 2.400 euro (con un minimo effettivo di 800 euro), in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

In allegato un facsimile della comunicazione alla D.T.L. competente.

Le SEDI CNA sono a disposizione per fornire ogni ulteriore indicazione in merito.

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