riscaldamento

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che per la stagione invernale 2022-23 modifica il DPR 74/2013 e definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, così come già previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale reso noto dallo stesso ministero lo scorso 6 settembre. Il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

Pertanto, l’esercizio degli impianti termici, in base alla zona climatica del Comune di appartenenza, è consentito con i seguenti limiti:

Zona Climatican. ore giornalierePeriodo accensioneComuni della provincia di Modena
Zona A5 hdal 8 dicembre al 7 marzo
Zona B7 hdal 8 dicembre al 23 marzo
Zona C9 hdal 22 novembre al 23 marzo
Zona D11 hdal 8 novembre al 7 aprile
Zona E13 hdal 22 ottobre al 7 aprileBastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi**, Castelfranco E., Castelnuovo Rangone, Castelvetro di M., Cavezzo, Concordia s/S, Finale Emilia, Fiorano M., Formigine, Guiglia, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Modena*, Nonantola, Novi di M., Prignano s/S, Ravarino, San Cesario s/P, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano s/P, Soliera, Spilamberto, Vignola
Zona Fnessuna limitazionenessuna limitazioneFanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca

* Il Comune di Modena con ordinanza del 20 ottobre 2022 ha posticipato al giorno 2 novembre l’accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, con le eccezioni degli edifici adibiti a luoghi di cura e strutture protette, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili.
** Anche il Comune di Carpi con ordinanza del 21 ottobre 2022 posticipa accensione impianti termici al giorno 2 novembre

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Come anticipato, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura del riscaldamento dell’aria sono ridotti di 1° C rispetto a quanto previsto dal DPR 74/2013 (art. 3 comma 1): i nuovi valori di riferimento sono 17 gradi (con +2° di tolleranza) per le attività industriali e artigianali e 19 gradi (con +2° di tolleranza) per gli altri edifici.

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili (di cui all’ allegato III, paragr. 2 punto 1 del dlgs 199/2021).

Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Nel frattempo, l’ENEA ha già predisposto delle guide contenenti una serie di indicazioni pratiche per i cittadini chiamati all’adempimento degli obiettivi prefissati: