Il 5 aprile 2018 entra in vigore il Decreto Legislativo 145/2017 che prevede che i prodotti alimentari preimballati (preconfezionati) destinati al consumatore finale o alle collettività debbano riportare in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diversa, quella di confezionamento, oltre a tutte le indicazioni previste dagli art. 9 e 10 del regolamento 1169/11 UE.

Ogni volta in cui la sede di confezionamento sia diversa da quella di produzione, la prima deve pure essere riportata obbligatoriamente in etichetta anche se fa riferimento a un soggetto responsabile diverso dal produttore. Si definisce “luogo di confezionamento” quello in cui avviene il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con l’alimento. L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento sorge nel momento in cui in etichetta sono menzionate solo le indicazioni della ragione sociale e indirizzo del commercializzatore, se diverso dal produttore e confezionatore.

Per i prodotti di origine animale è sufficiente indicare il numero di riconoscimento senza evidenziare l’indirizzo dello stabilimento.

Le merci destinate solo al mercato estero, anche se prodotte in Italia, non hanno l’obbligo di riportare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento. I prodotti provenienti da un altro stato dell’Unione Europea, già etichettati, ma senza l’indicazione della predetta sede dello stabilimento, possono circolare in Italia.

Pertanto questo provvedimento, voluto fortemente da alcune associazioni dei coltivatori, trova applicazione solo in Italia. Anche per questo, oltre che per il fatto che introduce un onere in più per le imprese alimentari, malgrado un regolamento comunitario che avesse reso questa opzione facoltativa, è stato contestato dalla nostra Associazione.