Il 20 luglio entrerà in vigore il Regolamento 609/2013 UE che sancisce una serie di novità in merito alla disciplina della produzione e vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, compresi quelli per celiaci.

Innanzitutto saranno abrogate tutte le normative comunitarie che disciplinano quei prodotti destinati ai fini dietetici e medici, compreso il Regolamento n. 41/2009 UE relativamente alla composizione ed etichettatura di prodotti alimentari senza glutine.

Abolisce in particolare il concetto di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare e viene a stabilire che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari disciplinati dal regolamento in oggetto non devono attribuire la proprietà di prevenzione, trattare o guarire una malattia umana, ma sono esclusivamente destinati alla gestione dietetica di pazienti aventi determinati problemi.

Detto ciò, il riferimento alla gestione dietetica per malattia può rimanere ma non deve essere un’attribuzione di proprietà relativa alla prevenzione, al trattamento o alla cura di una malattia umana.

Venendo ora in modo più specifico all’argomento celiachia, entrerà in vigore un unico Regolamento europeo (appunto Reg.nto 609/2013) che ha abrogato e sostituito la normativa, integrato con il successivo Regolamento n. 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, ha determinato le condizioni di utilizzo delle note “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg.nto 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016.

Al fine di garantire il mantenimento delle tutele riconosciute sino ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci, il Regolamento 609/2013 prevede una chiara distinzione degli alimenti specificamente formulati per celiaci, intesi quali quegli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o lavorati al fine di:

  • Ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine;
  • Sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

Al riguardo, il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove disposizioni relative all’assistenza sanitaria (DM Salute 17/05/2016): ha aggiornato le indicazioni che identificano i prodotti per celiaci erogabili dal SSN, permettendo l’adeguamento del quadro normativo italiano alle norme comunitarie anche attraverso la sostituzione del concetto di “dietetico” (abolito dal Regolamento UE/609/2013), sostituito con la dicitura “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

In precedenza, nel 2015, il Ministero della Salute aveva fornito chiarimenti in merito alla fase transitoria: sembra rimanere necessaria la notifica dell’etichetta del prodotto al fine del suo inserimento negli elenchi degli alimenti rimborsati.

Non è ancora chiaro se gli stabilimenti che producono questi prodotti debbano essere ancora riconosciuti ai sensi del Regolamento 852/04 UE. Siamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali.

Per quanto concernono le diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla presenza in misura ridotta negli alimenti, le prescrizioni di carattere generale sono:

SENZA GLUTINE
La dicitura “senza glutine” è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.

CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO
La dicitura “con contenuto di glutine molto basso” è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consiste di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.

ALIMENTI CONTENENTI AVENA

L’avena contenuta in un alimento presentato come “senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso” deve essere stata specialmente prodotta o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre superare 20 mg/kg.

Di fatto, non sono altro che le medesime indicazioni previste dal Regolamento 41/2009 che decadrà il 19/07/2016.