Nuove agevolazioni SIAE, una serie di iniziative a favore degli utilizzatori che hanno già provveduto al pagamento o che devono ancora corrispondere il compenso per Musica d’Ambiente o per altre tipologie di abbonamento ad essa assimilabili.
Per gli abbonamenti annuali di Musica d’Ambiente e per quelli riguardanti Musica a sostegno di attività sportive e d’insegnamento (palestre e corsi di danza) viene riconosciuta una riduzione del 25%.
Per gli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente viene accordata una riduzione unicamente per gli abbonamenti attivi nel periodo ricompreso fra i mesi di marzo e maggio 2020, pari a 1/12 per ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato. A titolo esemplificativo, la riduzione non sarà applicata agli esercizi stagionali che hanno riaperto l’attività dal 1° giugno, ovvero per quelli che l’hanno conclusa entro il mese di febbraio scorso (es. stagionali invernali).
Per le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere ed assimilate) titolari di un abbonamento annuale o stagionale, per i pubblici esercizi stagionali e per le imprese balneari, viene prevista un’ulteriore riduzione del 10%, applicabile sul compenso per Musica d’Ambiente.
Modalità di applicazione delle agevolazioni SIAE
A chi, a seguito delle proroghe delle settimane scorse, non abbia ancora pagato l’abbonamento per l’anno in corso, SIAE invierà nuovo MAV con l’indicazione della nuova data di scadenza (30/6/2020 per gli abbonamenti annuali e 31/07/2020 per gli abbonamenti stagionali) e il nuovo importo da corrispondere, al netto delle riduzioni spettanti. Potranno, altresì, essere utilizzate anche le altre modalità di rinnovo: presso Uffici Territoriali SIAE e mediante l’utilizzo del portale Musica d’Ambiente. Per tutti coloro che invece hanno già provveduto al pagamento dell’abbonamento per l’anno in corso, la riduzione spettante sarà considerata in detrazione in occasione del rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2021.
In ogni caso, ciascun utilizzatore, può chiedere all’ufficio SIAE di riferimento il rimborso dell’importo versato in eccedenza (qualora questo sia complessivamente superiore a 50 euro).