È entrata in vigore la Legge 4 luglio 2024, n. 104, di seguito le principali novità:

1. Attività diverse art. 6 d.lgs. 117/2017 e associazioni sportive dilettantistiche

Gli ETS iscritti RUNTS ed iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) applicheranno la norma prevista dall’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 36/2021.

Pertanto, i proventi derivanti da:

  • sponsorizzazioni,
  • rapporti promo pubblicitari,
  • cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti
  • gestione di impianti e strutture sportive

non rileveranno ai fini del computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti dal decreto purché impiegati in attività di interesse generale per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche

2. Acquisizione personalità giuridica

Ai tre regimi attualmente in vigore per il riconoscimento della personalità giuridica se ne aggiunge un quarto, riguardante le imprese sociali costituite in forma di associazioni o fondazioni. Si attendono i decreti correttivi/attuativi e/o interpretazioni autentiche.

3. Rendiconto per cassa degli ETS

È aumentata la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della redazione del bilancio per cassa degli ETS. Si passa infatti da 220 mila a 300 mila euro di proventi ed è precisato che il rendiconto per cassa può essere utilizzato solo dagli ETS privi di personalità giuridica.

Per tutti gli ETS privi di personalità giuridica con un volume di proventi non superiori a 60 mila euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata ma ancora manca un decreto che fissi il modello da utilizzare

4. Disposizioni per le assemblee

Salvo che non sia espressamente vietato dall’atto costitutivo o dallo statuto, gli associati potranno intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione esprimendo il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota, rispettando i princìpi di buona fede e di parità di trattamento. Con gli stessi principi, si potrà esprimere anche il voto per corrispondenza.

5. Nuovi limiti per organo di controllo e revisione legale dei conti

Sono innalzati i limiti previsti il cui superamento, per due anni consecutivi di due parametri su tre, comporta l’istituzione dell’organo di controllo e/o della revisione legale dei conti.

Questi i limiti:

Con il medesimo criterio sono modificati i limiti per l’obbligo della revisione legale:

6. Rapporto tra lavoratori e associati e volontari nelle Aps

È stato innalzato il rapporto lavoratori/associati previsto che dal 5% passa al 20% del numero degli associati.
Resta invariato invece il rapporto tra lavoratori e volontari (50% di questi ultimi).
Questo parametro è necessario per mantenere lo status di APS.

7. Numero minimo associati (reti associative)

Se, successivamente all’iscrizione nel RUNTS, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere reintegrato entro un anno a pena di cancellazione della rete dall’apposita sezione del registro.

8. Deleghe a operare nel RUNTS

Con una modifica nell’art. 47, si estende la possibilità di presentare le domande di iscrizione al RUNTS a soggetti diversi dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa.
Siamo in attesa di capire meglio quali siano le possibilità operative di questa delega.

9. Nuovo termine deposito dei conti annuali

I rendiconti, i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale iscritte presso il registro delle imprese devono depositare il bilancio al RUNTS entro sessanta giorni dall’approvazione.