I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo, oppure titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
In caso di controllo, i conducenti devono essere in grado di dare prova della natura e della regolarità del rapporto di lavoro che deve risultare:
- per i dipendenti e i lavoratori con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa dalla quale risulti (per i lavoratori dipendenti) il rispetto dei CCNL di categoria e gli estremi della registrazione sul LUL. La dichiarazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del soggetto che l’ha rilasciata;
- per i titolari, soci e collaboratori familiari dal registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che per i dipendenti e i lavoratori con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, l’obbligo si intende rispettato sia mediante l’esibizione della dichiarazione sostitutiva citata in precedenza, sia mediante “ogni altro documento costituente o attestante quel rapporto di lavoro e che è oggetto della predetta dichiarazione”.
In alternativa è quindi possibile esibire la seguente documentazione:
- lavoratori dipendenti: originale o copia autentica del contratto di lavoro oppure dell’ultima busta paga. In caso di esibizione del contratto di lavoro, questo deve avere una data non anteriore a sei mesi. Trascorso questo termine deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio – da rinnovare ogni sei mesi – certificante la valenza del contratto stesso;
- lavoratori in distacco: originale o copia autentica della lettera di distacco e dell’ultima busta paga (in questo caso sono richiesti entrambi i documenti);
- lavoratori con contratto di somministrazione: copia autentica del contratto di somministrazione, in corso di validità, tra l’impresa e l’utilizzatore.
Ai titolari, soci e collaboratori dell’impresa familiare di trasporto non è richiesto il possesso a bordo dell’autobus della documentazione, in quanto oggetto di sanzione è solo la mancata annotazione nel registro delle imprese della qualità di titolari, soci e collaboratori familiari.
La violazione delle prescrizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
Si ricorda inoltre che anche i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi sono tenuti a fornire idonea documentazione attestante la natura e la regolarità del rapporto di lavoro.
Le sedi CNA sono a disposizione per maggiori chiarimenti.