A seguito di una sentenza, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato come rappresenti un illecito comunicare i motivi dell’assenza del dipendente dal posto di lavoro, qualunque sia la causa di questa assenza.
Il chiarimento è seguente alla denuncia di un sindacato rispetto alla divulgazione, da parte di una ditta di trasporto pubblico, di dati personali (anche di natura sensibile) relativi ai motivi d’assenza dal lavoro del personale. Queste informazioni sono state rese visibili a tutti i dipendenti con l’affissione di tabelle relative ai turni di servizio sulle bacheche aziendali e tramite la rete interna (intranet) a cui ciascun dipendente può accedere. In particolare, all’interno di questa tabella erano state riportate le specifiche motivazioni dell’assenza del dipendente, espresse tramite sigle (ad esempio “MA” per indicare la malattia, “I” per infortunio, “S” per sospensione-sanzione disciplinare, ectc), con l’accompagnamento di una legenda riepilogativa ed esplicativa delle abbreviazioni precedentemente utilizzate.
Il Garante della Privacy, sulla base di questi fatti, ha dichiarato illecito l’uso fatto dall’azienda dei dati personali degli interessati, essendo informazioni di natura sensibile e che rivelano lo stato di salute della persona stessa.
Via libera, quindi, alle tabelle riepilogative dei turni di lavoro con i soli dati identificativi del lavoratore e la turnazione stabilita, con l’eliminazione però di sigle identificative.