Posticipata al 30 giugno di ogni anno la data entro cui le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività nei confronti degli stranieri, e tutte le imprese, dovranno assolvere l’obbligo di trasparenza e di pubblicità degli emolumenti o dei vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, pubblicando gli importi sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

L’obbligo riguarda gli importi incassati a partire dall’anno d’imposta 2018.

Sono stati modificati, in parte, anche i dati oggetto della “trasparenza”: essi sono quelli relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria, effettivamente incassati o, in caso di vantaggio non economico, fruiti, se superiori a euro 10.000, a partire dall’anno 2018.

Vengono perciò escluse dall’obbligo, le operazioni a carattere bilaterale (corrispettivi) o risarcitorio (a titolo di risarcimento), o retributivo (retribuzione per un incarico ricevuto), e i benefici di carattere generale (ad esempio quei contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

Per le società di capitali e le cooperative l’adempimento s’intenderà soddisfatto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio.

Ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa (cioè le somme incassate) e l’obbligo di pubblicazione non si applica nel caso in cui l’importo sia inferiore a 10.000 euro.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, nel dettaglio, viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione, applicata dalla stessa amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o dal Prefetto. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute ai soggetti eroganti.

La disposizione sanzionatoria decorre dal 1° gennaio 2020, conseguentemente sono fatte salve eventuali irregolarità commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni in argomento (ad esempio, la non pubblicazione nei siti delle Fondazioni e Associazioni entro il 30.06.2019).