Con la remissione in bonis, è possibile rimediare a dimenticanze o errori formali che altrimenti precluderebbero l’accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale. L’invio del Modello EAS rappresenta una fattispecie che costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo.

L’invio del Modello EAS deve avvenire entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione sportiva o dall’inizio dell’attività; esso va inoltre re-inviato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni nei dati precedentemente comunicati.

Nel caso in cui l’adempimento non sia rispettato, è possibile evitare le gravi conseguenze previste dalla legge (assoggettamento a IVA e a imposizione diretta di tutte le entrate istituzionali e commerciali) purché si provveda, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2019 per gli enti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare):

  • tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 250,00
  • alla contestuale presentazione del Modello EAS.

Per maggiori informazioni contattare Paola Nizzi, responsabile CNA No Profit – tel. 059 418393 – pnizzi@mo.cna.it