Con il recente decreto-legge, collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2020, sono state introdotte disposizioni tese a rafforzare ed ampliare gli strumenti di contrasto alle indebite compensazioni. In particolare, si segnala che tale provvedimento ha esteso l’obbligo di presentare il modello F24 contenente operazioni di compensazione di crediti esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate anche alle compensazioni effettuate dai sostituti d’imposta.
Un primo dubbio operativo riguarda l’ampiezza dei nuovi vincoli e, in particolare, la definizione dei codici tributo che identificano i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, cui si applica l’obbligo di fruizione tramite presentazione con canale Entratel o Fisconline: la locuzione “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta” sembrerebbe rimandare a un ambito più ampio dei “crediti per ritenute”, che includa le trattenute relative alle addizionali Irpef e le somme anticipate dai sostituti di imposta ai sostituiti. Dall’altro lato, però, la norma specifica che i vincoli riguardano i soggetti che intendano effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997: si ricorda che tale norma disciplina la compensazione cd. orizzontale fra debiti e crediti di differente natura derivanti da denuncia e dichiarazione periodica. Per questo motivo, non si esclude che, in via interpretativa, possa venire chiarito che i vincoli non riguardano le compensazioni interne, verticali, fra debiti e crediti del sostituto di imposta (es. compensazione codici tributo a credito relativi ai rimborsi da assistenza fiscale – quale, ad esempio, il codice tributo 1631 – con le ritenute su stipendi – di cui al codice tributo 1001).

Un’altra criticità riguarda la decorrenza delle nuove regole: le disposizioni sono vigenti dal 27/10/2019, data di entrata in vigore del decreto-legge, e sono, per esplicita previsione di legge, applicabili dalle compensazioni di crediti maturati nel 2019. La specifica risulta di difficile interpretazione: in questa fase, non è, infatti, possibile definire con certezza quale sarà la prima scadenza da cui si applicherà l’obbligo di presentare la delega di versamento tramite i canali dell’Agenzia delle entrate. Anche su questo aspetto, sarà importante la ricostruzione in via interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per le motivazioni già espresse in ordine al campo di applicazione, l’attuazione sembra comunque potersi ipotizzare dal 2020, probabilmente dal 16 gennaio 2020.