settore turistico-alberghiero

L’approvazione dell’emendamento alla legge di conversione (L. 191/2023) del decreto Anticipi ha portato significative modifiche all’art. 13 quater del cosiddetto “Decreto Crescita” (DL 34/2019), che riguarda le “Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive”.

Il Decreto del Ministero del Turismo del 6 giugno 2024 ha reso operativa la disposizione del comma 13 dell’art. 13 ter del DL 145/2023, stabilendo le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture turistico-ricettive e delle unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche, e le banche dati regionali e delle province autonome.

 

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN)

L’art.13 ter del DL 145/2023 prevede che, per continuare ad esercitare l’attività d’impresa o per continuare ad affittare i propri appartamenti con contratti di locazione breve o ad uso turistico, i titolari/locatori debbano dotarsi del nuovo Codice Identificativo Nazionale (CIN). Tale codice è finalizzato alla lotta contro l’evasione fiscale, ed è associato a sanzioni rilevanti per chi non si adegua:

  • Titolari di strutture ricettive (alberghiere o extra alberghiere) e locatori senza CIN: multa compresa tra 800 e 8.000 euro, in base alla dimensione della struttura o dell’immobile.
  • Mancata esposizione del CIN in ogni annuncio (compresi quelli sui portali/intermediari online) e all’interno della struttura: sanzione tra 500 e 6.000 euro per ogni unità immobiliare interessata dalla violazione (in base alla dimensione della struttura o dell’immobile), oltre alla rimozione immediata degli annunci irregolari.

Secondo il DL 145/2023, a partire dal 3 settembre 2024, decorrono 60 giorni per tutte le strutture ricettive e per gli immobili in locazione turistica (anche breve) per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice dovrà essere richiesto compilando una domanda sul sito del Ministero del Turismo. Durante la procedura sarà necessario autocertificare che la struttura o l’immobile siano in regola con tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il termine ultimo per mettersi in regola è il 2 novembre 2024.

 

Requisiti di sicurezza e rilevatori di fumo

Tra le novità più rilevanti introdotte dal comma 7 dell’art. 13 ter del DL 145/2023 vi è l’obbligo di autocertificare che le unità immobiliari destinate a locazioni brevi o turistiche siano in regola con i requisiti di sicurezza degli impianti, come richiesto dalla normativa statale e regionale.

Inoltre, tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve o turistica, comprese quelle gestite dai privati, devono essere dotate di:

  • Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio
  • Estintori portatili, da posizionare in aree accessibili e visibili.

Per quanto riguarda gli estintori, è necessario installarne uno ogni 200 metri quadri di superficie calpestabile, con un minimo di uno per piano.

Il mancato rispetto di tali requisiti comporta sanzioni fino a 8.000 euro.

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria sede territoriale di riferimento.