Molte aziende in questi momenti si stanno chiedendo come poter far fronte agli insoluti in portafoglio e come gestire in modo corretto il rapporto con la banca, avvalendosi degli strumenti a tutela del credito bancario messi a disposizione sia dal decreto CURA ITALIA sia tramite gli accordi con ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Prima di passare ai consigli pratici vale la pena soffermarsi un po’ sulle fonti delle agevolazioni previste.

Le due misure sono entrambe tutelanti per le imprese, in considerazione del momento straordinario generato dalla pandemia.

  1. Il decreto-legge CURA ITALIA del 18 marzo 2020

stabilisce all’art 56 comma 2 lettera a che: “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”.

È appena il caso di ricordare che per poter attivare ANCHE questa misura, come la sospensione degli altri impegni (mutui, bullet e leasing) di cui alle lettere “b” e “c” del medesimo articolo di legge occorre:

  • Formalizzare richiesta espressa dal legale rappresentante alla banca (secondo le modalità stabilite dalla banca) e la dichiarazione di aver ricevuto danni dalla pandemia;
  • che il richiedente sia “in bonis” nei confronti dell’Istituto di Credito.

Una volta richiesta la misura sia i fidi di cassa che le linee di smobilizzo crediti commerciali non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020.

  1. Accordo ABI del 10 marzo 2020.

Questo accordo è di natura negoziale, pertanto a differenza delle misure di cui al punto 1, non si tratta di legge dello stato. Ne consegue che è facoltà delle imprese richiederlo e, quindi, è “solo” facoltà di ogni singolo istituto concederlo (vi aderisce il 93% circa delle banche). Anche in questo caso va formalizzata richiesta utilizzando le modulistiche in uso presso le banche. Tale accordo stabilisce, per quel che ci interessa in questa sede che: “…Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.” Questa misura si spiega considerando che il periodo massimo di scadenza di un effetto per una azienda (non agricola), in tempi non legati all’emergenza, è di 180 giorni. Per questa emergenza diventano 270.

UNA PRIMA IMPORTANTE DIFFERENZA FRA LE DUE MISURE:

Se attiviamo misura di cui al punto 1 la banca non può revocare la linea di credito fino al 30 settembre.

La misura di cui al punto 2 non garantisce espressamente il mantenimento delle linee di credito. Per questo motivo riteniamo sempre più tutelante per l’impresa ricorrere alla misura di cui al punto 1.

Ma… cosa succede nel caso di insoluto degli effetti alle scadenze concordate con i clienti?

 Da qui in avanti, ci limiteremo a dare dei consigli che riteniamo essere adatti per la maggioranza delle imprese, dopo aver verificato i differenti comportamenti degli istituti di credito in questi primi giorni di applicazione delle misure:

  1. Richiedere preferibilmente, anche per le linee di credito a breve qui considerate, la moratoria al punto 1 cioè quella del decreto cura Italia in quanto garantisce la non revocabilità delle linee di credito. Se serve sentire il proprio gestore di banca per valutare anche quella di cui al punto 2 (ABI).
  2. È sempre bene prima della scadenza degli effetti chiedere conferma del pagamento ai propri clienti, per prevenire eventuali insoluti. Nel caso in cui il cliente sia impossibilitato va negoziata una nuova scadenza.
  3. Comunicare gli eventuali insoluti preannunciati dai clienti alla banca, chiedendo di “posticipare” o “congelare” la scadenza dell’effetto alla nuova data concordata con il cliente. Alcuni Istituti bancari al 31 marzo hanno prorogato di default tutte le scadenza di 30 o addirittura 60 gg.
  4. ATTENZIONE: La “posticipazione” dell’effetto non libera gli utilizzi e l’accordato rimane tale.
    Ad esempio: Se ho un castelletto di 100.000 € completamente utilizzato al 31 marzo e posticipo le scadenze del 31 marzo perché un cliente non paga per 50.000 €, non posso aggiungere nuovi effetti all’incasso. In questo caso devo pensare ad una nuova operazione di liquidità con altri strumenti.
  5. Qualora si manifestasse l’insoluto, questo potrà essere segnalato in centrale rischi (anche in questo caso sappiamo che le banche si comporteranno in modo non uniforme), con l’effetto potenziale di peggiorare il rating dell’impresa e quindi compromettere la futura erogazione di nuova finanza.
  6. Condividete sempre con il vostro gestore di banca i problemi e le modalità di gestione delle linee di breve termine e anticipi commerciali, in quanto ogni banca ha prassi e procedure differenti per applicare al meglio le soluzioni di cui sopra.

Finimpresa e CNA sono a disposizione delle imprese associate per ogni chiarimento