L’INL prende atto dell’orientamento recentemente espresso dalla Corte Costituzionale, secondo il quale il regime di solidarietà negli appalti previsto dall’art.29 della Legge Biagi, si applica anche nell’ipotesi della subfornitura, estendendolo anche ad altre fattispecie contrattuali.
Per meglio comprendere quanto precisato dalla Corte Costituzionale, ricordiamo sinteticamente in cosa consiste la responsabilità solidale negli appalti e le differenze tra i contratti di appalto e subfornitura.

Responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti
La legge prevede che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Contratto di subfornitura e contratto di appalto: differenze
Il contratto di subfornitura è un contratto con il quale un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Il contratto di appalto, invece, è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il contratto di appalto è quindi un contratto nel quale l’appaltatore è chiamato nel raggiungimento di un risultato, ad una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa ed imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva.
Partendo dalla diversa natura dei due contratti e dal fatto che gli stessi sono disciplinati da due diverse e distinte norme, molti commentatori hanno ritenuto il contratto di subfornitura una forma contrattuale autonoma rispetto al contratto di appalto e da qui hanno sostenuto la non applicazione della responsabilità solidale a tale contratto.

Interpretazione Corte Costituzione: estensione responsabilità solidale nel contratto di subfornitura
Secondo La Corte Costituzionale ciò che rileva, non è tanto stabilire se il contratto di subfornitura sia da ritenersi una forma particolare di contratto di appalto o piuttosto una tipologia contrattuale autonoma, quanto invece salvaguardare le esigenze di tutela dei lavoratori. Nel contratto di subfornitura tale esigenza è infatti più stringente che nel contratto d’appalto, in considerazione della “strutturale debolezza” del datore di lavoro/subfornitore.
Limitare il regime della solidarietà ai soli casi espressamente previsti di appalto e subappalto, avrebbe determinato una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori del subfornitore anch’essi coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo.
Alla luce di ciò il committente è obbligato in solido con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti del subfornitore stesso, entro il limite di due anni dalla cessazione della subfornitura.

Altre fattispecie contrattuali
L’INL ritiene che il principio fissato dalla Corte Costituzionale per estendere la responsabilità del committente sia applicabile anche:

  • nell’ambito dei rapporti tra consorzio e società consorziate;
  • nelle ipotesi di distacco e distacco internazionale tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali.

Restano invece ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà come per esempio quelle previste con riferimento alla somministrazione di lavoro e al contratto di trasporto.