A seguito della definitiva entrata in vigore della modalità di trasmissione elettronica dei certificati di malattia, si pone l’attenzione sulla decorrenza dell’indennità di malattia che, come l’INPS prevede:
“…… può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”.

In passato dalla certificazione cartacea non era rilevabile se la stessa derivasse da visita ambulatoriale o domiciliare; ora con la redazione dei certificati in modalità telematica viene evidenziata questa informazione, per cui si potrà far decorrere l’indennità di malattia dal giorno precedente il rilascio del certificato solo in caso di visita domiciliare mentre in caso di visita ambulatoriale la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.

Questo principio vale anche in caso di certificati di continuazione o ricaduta.

Di conseguenza, in caso di certificato medico riportante data inizio malattia il giorno precedente al rilascio, ma con l’indicazione di visita ambulatoriale, non si potrà dare decorrenza della malattia dal giorno di inizio per cui tale giornata dovrà essere coperta utilizzando ore proprie di permesso o considerarla come non retribuita.