È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 238 del 23 dicembre 2021, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2019-2020”.

La Legge Europea è lo strumento che consente di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione Europea, apportando le opportune modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e ponendo quindi un rimedio nel caso in cui la normativa europea non sia stata correttamente recepita da parte dello Stato.

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° febbraio 2022 ed introduce le seguenti novità per gli appalti:

  • Innalzata la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate da 5.000 a 35.000 Euro.
    In tema di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Tali violazioni saranno individuate per mezzo di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e dovranno essere comunque di importo non inferiore a 35.000 Euro.
  • Eliminato l’onere imposto al concorrente di dimostrare l’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 in capo al suo subappaltatore. Spetta a quest’ultimo e non al concorrente principale la dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione.
  • Abrogato l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori previsto dall’art. 105 co. 6 del Codice dei contratti pubblici.
    Il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
  • Soppressione del divieto di affidare il subappalto ad altro concorrente che abbia partecipato alla medesima gara. Abrogata, quindi, anche la lettera a) del comma 4 dell’art. 105.
  • Il provvedimento interviene anche in tema di pagamenti con la modifica dell’art. 113 bis del Codice 50/2016. Quest’ultimo dispone che l’esecutore può spontaneamente comunicare il raggiungimento delle condizioni per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). Ad ogni modo spetta al direttore dei lavori accertare il raggiungimento delle condizioni contrattuali ed adottare il SAL.

Da ultimo viene precisato che l’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione del SAL, poiché l’emissione della stessa non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Per maggiori informazioni:

Pamela Michelini
Tel. 059 418506 | pmichelini@mo.cna.it

Elisa Soffiati
Tel. 059 418591 | esoffiati@mo.cna.it