La legge di Bilancio 2020 rivede l’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus.

In particolare, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito, resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. Lo sconto in fattura continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (cfr. DM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; In sostanza, oltre al caso sopra esposto, lo sconto in fattura viene abrogato per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari, nonché interventi su parti comuni condominiali per un importo inferiore a 200.000 euro), per i quali tuttavia continua ad essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta.