Il 29 ottobre scorso il Ministro dell’Economia delle Finanze ha presentato alla Camera dei deputati il Disegno di Legge di Bilancio per il 2017. Il testo presentato potrà subire modifiche, anche sostanziali, nel corso dell’iter parlamentare ma, vista l’importanza delle molteplici novità contenute, si ritiene opportuno dare una prima sintetica informazione sui principali argomenti di carattere fiscale.
1. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Il bonus 65% viene prorogato al 31/12/2017 e al 31/12/2021 per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Le altre principali novità riguardano i soli edifici condominiali e gli Istituti autonomi delle case popolari per i quali, in casi particolari, sono previste percentuali di detrazione maggiore (70% e 75%). In alternativa alla detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a coloro che ha eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati (ma non agli istituti di credito, malgrado le richieste delle Associazioni).
2. Detrazione per il recupero del patrimonio edilizio residenziale
Il bonus 50% viene prorogato al 31/12/2017.
Le altre principali novità riguardano le misure antisismiche:
- per le spese sostenute dal 1/01/2017 al 31/12/2021 la detrazione è ridotta al 50% (rispetto al precedente 65%), nel limite invariato di euro 96.000, fruibile in 5 quote annuali. Sono previste percentuali di detrazione maggiori (70% e 80% che aumentano, rispettivamente, al 75% e 85% nel caso di parti comuni condominiali) in presenza di particolari interventi;
- dal 1/01/2017 sono detraibili anche le spese sostenute per la verifica sismica degli edifici e la conseguente classificazione.
3. Bonus mobili e grandi elettrodomestici
Viene sostituita la norma istitutiva specificando che la detrazione del 50% calcolata sulle spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici potrà essere fruita solo in riferimento ad interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale iniziati dal 01/01/2016.
4. Tax credit riqualificazione
Il credito d’imposta per le strutture alberghiere è riconosciuto anche in riferimento ai periodi d’imposta 2017 e 2018, sempre nella misura del 30%. Tra i soggetti beneficiari sono ora incluse anche le strutture svolgenti attività agrituristica. La percentuale del 30% è, tuttavia, aumentata al 65% qualora gli interventi eseguiti sulle strutture alberghiere o sulle strutture svolgenti attività agrituristica abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica. Il bonus spetta in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, nel limite delle risorse statali assegnate.
5. Proroga del super-ammortamento e introduzione dell’iper-ammortamento
L’agevolazione denominata “super ammortamento” introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2016, viene prorogata agli acquisti effettuati entro il 31/12/2017 ma con delle particolarità:
- Sono esclusi dalla agevolazione i mezzi a deducibilità limitata, quindi autovetture, motocicli, ciclomotori e autocaravan;
- L’investimento è agevolato anche se effettuato entro il 30/6/2018 a condizione che l’ordine sia accettato dal venditore entro il 31/12/2017 e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Viene introdotto un “Iper ammortamento” per beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico volti a favorire il processo di trasformazione in Industria 4.0. L’iper ammortamento è pari al 150% del costo sostenuto, i beni sono identificati in uno specifico allegato al Disegno di Legge. In linea generale, si tratti di macchinari controllati da sistemi computerizzati o gestiti da opportuni sensori e azionamenti.
Per quanto riguarda questa tipologia d’investimenti, segnaliamo in particolare interventi per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori:
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche ecc.;
- dispositivi per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
- banchi e postazioni di lavoro con soluzioni ergonomiche per adattarli alle caratteristiche fisiche degli operatori;
- sistemi per il sollevamento e la traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature.
Introdotto infine il super ammortamento del 40% per gli investimenti in immobilizzazioni immateriali strumentali per coloro che godono dell’iper ammortamento (anche i beni immateriali quali, ad esempio, software per Industrial Internet of Thing; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati e programmi, macchine ed impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati; nonché software, sistemi, piattaforme ed applicazioni per incrementare la salute e la sicurezza dei lavoratori lungo le linee produttive, etc.; l’elenco completo è disponibile nell’allegato B del Disegno di Legge).
Le agevolazioni in ottica industria 4.0 prevedono una attestazione da parte del legale rappresentante, e una perizia in caso di investimenti per importi superiori a 500 mila euro.
6. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Le principali novità in tema di bonus R&S riguardano la proroga al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 (il precedente termine finale era il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019) e la misura in cui spetta, che viene unificata al 50% indipendentemente dalla natura di spesa ammissibile. Con riferimento alle spese per il personale, viene specificato che il beneficio si applica con riferimento a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Viene anche estesa la platea dei soggetti che possono fruire del bonus, perché vengono incluse anche le imprese residenti e le stabili organizzazioni di imprese non residenti che eseguono attività di ricerca e di sviluppo mediante contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in Stati “White list” con i quali è attuabile lo scambio di informazioni. Aumenta anche l’importo massimo del beneficio annuo riconosciuto a ciascun beneficiario, da 5 a 20 milioni di euro.
7. Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata
Dal 1/1/2017, viene introdotto un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, in base al quale il reddito d’impresa per le ditte individuali e le società di persone viene determinato sulla base dei ricavi percepiti e delle spese sostenute, in deroga al criterio di competenza. Restano ferme, invece, le regole di determinazione e di imputazione temporale delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.
Per evitare una doppia tassazione, il reddito del periodo d’imposta in cui si applica il criterio di cassa viene ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente in regime ordinario.
In conseguenza del nuovo criterio di cassa vengono modificati anche gli obblighi contabili.
Infine, il criterio di cassa di determinazione del reddito viene esteso ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
8. Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine
Dal 1/1/2017 vengono incrementati i limiti annui di deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. Questi limiti aumentano da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.
9. Imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti – sgravi fiscali
Per gli anni 2017, 2018, e 2019 i redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono a formare la base imponibile ai fini IRPEF (e relative addizionali) per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
10. Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori
Dal 1/1/2017 gli Istituti Tecnici Superiori sono inseriti tra i soggetti beneficiari della possibilità di ricevere erogazioni liberali detraibili dall’IRPEF. Pertanto, le erogazioni liberali a favore di Istituti tecnici superiori finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa sono detraibili nella misura del 19% ai fini IRPEF e deducibili ai fini IRES.
11. IRI – imposta sul reddito d’impresa per ditte individuali e società di persone
Dal 1/1/2017 le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione del reddito d’impresa in modo proporzionale (con l’aliquota dell’Ires) e separatamente dagli altri redditi. La stessa possibilità è offerta alle S.r.l. in regime di trasparenza fiscale. Si tratta di una novità fortemente richiesta dalle associazioni, CNA in testa. Lo scopo perseguito, infatti, è quello di creare uniformità di trattamento fiscale con le società di capitali, rendendo neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.
La nuova disciplina dovrebbe inoltre favorire la capitalizzazione delle imprese.
L’imprenditore e i suoi collaboratori famigliari, e i soci, assoggettano a tassazione ordinaria Irpef, come reddito d’impresa o di partecipazione nello stesso, le sole somme effettivamente prelevate.
L’imputazione dei prelevamenti ai soci e collaboratori, avviene in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dai prelevamenti effettivamente effettuati da ognuno di loro.
Al fine di evitare la doppia imposizione, le somme prelevate sono dedotte dalla base imponibile dell’IRI.
Le perdite maturate nel regime IRI sono scomputabili dalla base imponibile dell’IRI (non dall’imprenditore o dai soci), senza limiti di tempo.
Per l’IRI sono previsti i versamenti in acconto, con le stesse modalità previste per l’Irpef.
Le somme prelevate dall’imprenditore, dai collaboratori e dai soci, si presumono prioritariamente a carico delle riserve formate con utili dei periodi precedenti a quello di prima applicazione dell’IRI.
Questi prelevamenti, essendo relativi ad utili già tassati, non assumeranno rilevanza fiscale per chi li effettua, e non saranno deducibili dalla base imponibile IRI. Ciò costituisce un vantaggio nei periodi di prima applicazione del regime.
I contributi Ivs sono determinati senza tenere conto della disciplina dell’IRI: si applica la trasparenza “totale” come per coloro che non optano per il regime IRI.
12. ACE – aiuto alla crescita economica
Dal periodo d’imposta 2016 (Unico/2017), per la determinazione dell’Ace spettante, si applicherà anche alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria il criterio “incrementale”. Quindi, invece dell’intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, dovranno essere misurati gli incrementi e i decrementi del capitale proprio, al pari di quanto già previsto per le società di capitali.
Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che applicheranno per la prima volta il nuovo criterio per l’anno 2016, la “base di partenza” sarà rappresentata dalla differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.
Per i soggetti che sono passati in contabilità ordinaria successivamente all’anno 2010, rileverà la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio alla contabilità ordinaria.
È infine ridefinita l’aliquota applicabile, da parte di tutti i soggetti, alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale.
L’aliquota a regime (dal 2018) è fissata al 2,7%.
Nel periodo transitorio di applicazione dell’Ace, si applicheranno le seguenti aliquote:
- periodo d’imposta 2016: 4,75
- periodo d’imposta 2017: 2,3%
Per la sola Ires, l’acconto per il 2017 dovrà essere determinato considerando l’Ace calcolato con l’aliquota del 2,3%, in luogo dell’aliquota del 4,75% utilizzata per il 2016.
13. Proroga della rivalutazione delle quote di partecipazione e dei terreni di persone fisiche
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e terreni edificabili o con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, società semplici e società ed enti ad essi equiparate. Il requisito è il possesso delle partecipazioni o terreni al 1/1/2017. Le imposte dovute possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali a partire dal 30/6/2017. Il 30/6/2017 rappresenta anche il termine entro il quale redigere la perizia di stima.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva, viene fissata all’8% sia per la rivalutazione di terreni e partecipazioni qualificate che per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate.
14. Proroga della rivalutazione dei beni d’impresa
Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Oltre alle società di capitali e agli enti non commerciali, possono accedere alla rivalutazione le società di persone (escluse società semplici), le imprese individuali, anche in contabilità semplificata, e le società ed enti non residenti. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti la stessa categoria omogenea presenti nel bilancio al 31/12/2015.
Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali avviene mediante versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 16% per i beni ammortizzabili, e pari al 12% per i beni non ammortizzabili.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato versando un’imposta sostitutiva del 10%, mentre gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti al 2019.
Viene inoltre prevista la possibilità di riallineare il valore fiscale dei beni al maggiore valore civilistico iscritto in bilancio.
Le imposte sulla rivalutazione e l’eventuale imposta sull’affrancamento sono versate in una unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. Per i soli beni immobili, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti (sia da riallineamento che da rivalutazione) viene riconosciuto a partire dal periodo d’imposta in corso al 01/01/2018.
15. Riapertura dei termini per l’assegnazione/estromissione dei beni immobili dall’impresa
Società di persone (escluse società semplici), e società di capitali (escluse coop), potranno, entro il 30 settembre 2017, decidere di assegnare o cedere ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e/o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa. Condizione per poter usufruire della disposizione è l’iscrizione nel libro soci, ove previsto, al 30 settembre 2015, o entro il 30/1/2016, ma in forza di titolo di trasferimento avente data anteriore al 01/10/2015. Analoghe disposizioni trovano applicazione per le società che hanno oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che entro il 30/9/2017 si trasformano in società semplici.
L’attuale testo della norma include nella agevolazione anche le operazioni intervenute nel periodo 01/10/2016-31/12/2016.
L’assegnazione, la cessione e la trasformazione sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap pari all’8% (o del 10,5% quando la società non risulta operativa in almeno 2 periodi d’imposta antecedenti l’operazione), calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscale riconosciuto. L’imposta di registro proporzionale, ove applicabile, è ridotta al 50%, mentre le imposte ipocatastali si applicano in misura fissa. Non è prevista alcuna norma specifica in materia di Iva.
Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate in presenza di assegnazione o trasformazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.
Per gli immobili il valore normale può essere determinato applicando alla rendita catastali i moltiplicatori di cui all’art. 52 del DPR n.131/1986.
L’imposta dovuta dalle società che si avvarranno della disposizione dovrà essere versata quanto al 60% entro il 30/11/2017 e per la restante parte entro il 16/6/2018.
L’imprenditore individuale entro il 31/5/2017 può optare per l’esclusione dall’impresa dei beni immobili strumentali con effetto a decorrere dal 01/01/2017. Gli immobili devono essere presenti già al 31/10/2016.
L’estromissione è assoggettata ad una imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap pari all’8%, calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati ed il costo fiscale riconosciuto. L’imposta sostitutiva è dovuta con le medesime modalità sopra indicate per assegnazione, cessione e trasformazione.
16. IVA – modifiche alla disciplina sulle note di variazione
Dal 1/1/2017 è eliminata la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione in seguito a rescissione del contratto. E’ eliminata la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione sin dal momento di assoggettamento ad una procedura concorsuale successiva al 1° gennaio 2017. Questa possibilità era stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Con l’attuale intervento normativo, anche per le procedure concorsuali avviate dal 1 gennaio 2017, per emettere la nota di variazione bisognerà aspettare l’infruttuosità della procedura.
17. Scuole paritarie materne – innalzamento spesa massima detraibile
Con effetto già per il periodo fiscale 2016, Il comma 2 modifica l’art. 15 comma 1 lett. e-bis del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. L’importo massimo detraibile passa da 400 euro a 640 euro per il 2016, 750 euro per il 2017 e 800 euro a partire dal 2018.