È attivo il sito web www.casa.governo.it curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che raccoglie tutte le informazioni, le guide e i materiali illustrativi utili per orientarsi tra le misure per l’acquisto della casa, la ristrutturazione o l’arredo.

Di seguito riportiamo alcune tra le principali FAQ rivolte all’Agenzia delle Entrate (ulteriori richieste nell’allegato).

DETRAZIONI

  • Sto per vendere l’appartamento ristrutturato. Perderò la detrazione?

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Nei casi in cui l’immobile venga ceduto prima dei 10 anni le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che non ci sia un accordo diverso tra le parti.

  • Posso detrarre anche le spese di acquisto del box?

La detrazione per l’acquisto del box spetta sulle spese sostenute per la sua realizzazione, sempre che le stesse siano dimostrate da un’attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

  • Nel 2015 ho ristrutturato il mio appartamento. A causa di un errore materiale nella compilazione del bonifico, non è stata operata la ritenuta fiscale dell’8%. Mi è preclusa l’agevolazione?

Per usufruire dell’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le banche sono tenute a operare una ritenuta d’acconto dell’8% dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti. L’incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica il rispetto di tale obbligo da parte delle banche. In tale ipotesi, dovrà essere disconosciuta la detrazione, a meno che non si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche di operare la ritenuta.

  • La comunicazione di fine lavori per interventi di ristrutturazione che comportano una spesa superiore a 51.645,69 euro è nuovamente obbligatoria, dal momento che l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio è stato elevato a 96mila euro fino al 31 dicembre 2016?

Per poter beneficiare della detrazione d’imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (“bonus ristrutturazioni”), vanno conservati ed esibiti in sede di controllo i documenti individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Tra questi non è inclusa la dichiarazione di esecuzione dei lavori che, pertanto, non è necessaria al fine dei controlli, anche se l’importo delle spese agevolabili è stato elevato a 96mila euro.

RISPARMIO ENERGETICO

  • Posso fruire della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?

L’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, perciò, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra tra quelli descritti dalla lett. h) dell’art. 16-bis, comma 1, del Tuir, quindi è agevolabile. In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, richiesta dallo stesso art. 16-bis, comma 1, lett. h), il Ministero dello sviluppo economico ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

  • Se le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono sostenute prima di quelle per la ristrutturazione, è possibile usufruire del bonus mobili?

Sì, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui questi beni sono destinati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere dimostrata tramite le eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in vigore, sulla base della tipologia di lavori da realizzare, oppure dalla comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, che riporta la data di inizio dei lavori, e, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.