L’iscrizione delle associazioni e società sportive dilettantistiche nel Registro Nazionale CONI è condizione necessaria per avere il “riconoscimento sportivo” che consente di godere delle agevolazioni fiscali e tributarie, come ad esempio l’erogazione dei cosiddetti compensi “sportivi”, l’organizzazione di eventi de-commercializzati, ecc. Questa iscrizione avviene tramite l’affiliazione ad una o più FEDERAZIONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE, nazionali riconosciute dal CONI.

Con una prima delibera del 20 dicembre 2016 n. 1566, il Consiglio Nazionale del CONI ha pubblicato l’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro Nazionale, fissando al 1 marzo 2017 il termine ultimo per la cancellazione delle associazioni che svolgono discipline sportive non presenti in elenco.

La pubblicazione di questo elenco determina una importante novità: oltre all’affiliazione ad un ente riconosciuto dal CONI, l’associazione o società dovrà prevedere nel proprio statuto l’indicazione specifica e puntuale della o delle attività sportive effettivamente praticate, che dovranno quindi essere tra quelle ricomprese nell’elenco CONI.

I tempi per l’adeguamento degli statuti (laddove necessario) sarebbero stati veramente ristretti. Per questo motivo, il CONI, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di FEDERAZIONI, ENTI e DISCIPLINE SPORTIVE NAZIONALI, ha accolto in parte le loro richieste e in data 14 febbraio 2017 ha pubblicato un nuovo elenco delle discipline sportive e concesso una proroga per gli enti già iscritti nel registro. Con la delibera del 14 febbraio il CONI ha quindi chiarito che “le iscrizioni presenti nel Registro sono ritenute valide sino al termine del corrente anno sportivo 2017, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili”.

Si precisa che la “dilazione” sulle tempistiche è concessa solo agli enti già iscritti nel Registro Nazionale CONI. Per le associazioni e società sportive di nuova costituzione, pertanto, l’iscrizione sarà già da ora concessa solo per le discipline citate in elenco e a fronte di statuti e atti costitutivi che ne diano puntuale indicazione nell’oggetto sociale.

Le sedi CNA sono a disposizione per maggiori informazioni.