Il Ministero della Giustizia ha reso noto che il certificato penale che deve essere richiesto dai datori di lavoro in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro che comporta il contatto regolare e continuativo con minori, verrà rilasciato dai tribunali con esclusivo riferimento alle condanne per i reati ed alle sanzioni interdittive previste dalla norma di riferimento.
Per tale ragione non sarà più necessario acquisire in calce alla richiesta il consenso del lavoratore interessato. In assenza di ulteriori indicazioni fornite, si ritiene che il nuovo certificato sia già disponibile.
In allegato potete scaricare il nuovo modulo per la richiesta del certificato che non contiene più la sezione per l’acquisizione del consenso. Il nuovo modello sostituisce quello già trasmesso con precedenti comunicazioni.
Il Ministero del lavoro ha inoltre confermato che il certificato va richiesto solo per quelle attività che implichino un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, e non per quelle attività per le quali la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori e non è preventivamente determinabile.
Il quesito riguardava un’attività alberghiera per la quale il Ministero ha risposto che occorre richiedere il certificato ad esempio per l’addetto al c.d. miniclub o al babysitting ecc., mentre non è necessario invece per le attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani anche se il personale da adibire sia costituito da tirocinanti e/o lavoratori minorenni.
Allegato modulo per la richiesta del certificato |