Dopo oltre un anno dall’entrata in vigore della norma (legge 96/2018), l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione e per il versamento dell’incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50%. A decorrere dal periodo di competenza settembre 2019, i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare i versamenti ed i connessi adempimenti informativi nella denuncia Uniemens, relativi all’incremento del contributo addizionale dello 0,50% per ciascun lavoratore e per ogni rinnovo di contratto a termine, anche in somministrazione, intervenuto:

  • nel periodo di competenza corrente 09/2019;
  • nel periodo arretrato dal 14/7/2018 ad agosto 2019.

Visti i tempi stringenti (competenza mese di settembre) indicati dall’istituto per la gestione di tale contributo, arretrati inclusi, è indispensabile, nel caso in cui non abbiate già proceduto, effettuare tutti gli adempimenti indicati nella circolare Tempo determinato – verifica rinnovi per contributi Naspi entro la fine del mese di settembre.
Nel caso in cui l’Inps dovesse modificare i termini entro i quali dovere gestire tale contributo, vi informeremo immediatamente.
Di seguito si fornisce una prima analisi sintetica della circolare Inps sulle tempistiche e le modalità tecniche di gestione del contributo addizionale, rimandando ad un successivo approfondimento le tematiche normative che la circolare tratta.

Ambito di applicazione e casi di esclusione
L’incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50% si applica ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, per i quali si applica anche il contributo addizionale NASpI dell’1,40%. Sono esclusi dall’incremento le proroghe dei contratti a termine anche se successive al 14/7/2018. Sono escluse dall’incremento del contributo addizionale dello 0,50% anche le seguenti tipologie contrattuali:

  • i rapporti a tempo determinato per gli operai agricoli;
  • i lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori assenti;
  • i lavoratori assunti con contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (solo quelle elencate al DPR n. 1525/1963);
  • i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • le assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione stipulati da università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, gli enti privati di ricerca (art. 1, co. 403, L. 145/2018).

Decorrenza
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,50%, al primo rinnovo di un contratto a termine successivo al 14/7/2018 è applicato l’incremento del contributo addizionale dello 0,50%, il quale, per ogni ulteriore successivo rinnovo, si incrementa ulteriormente in pari misura.
Si considera come primo rinnovo del contratto quello sottoscritto dal 14/7/2018, anche se il contratto stesso è già stato oggetto di rinnovo antecedentemente a tale data.

Esempio: nel caso in cui un contratto a termine sia stato rinnovato per tre volte, delle quali la prima entro il 13/07/2018 e la seconda e la terza dal 14/07/2018 in poi, il contributo addizionale sarà corrisposto all’istituto in misura pari a:

  • 0% per il primo rinnovo + 1,40%
  • 0,50% per il secondo rinnovo + 1,40%
  • 1,00% per il terzo rinnovo + 1,40%

In altri termini, l’aliquota dello 0,50% si applica solo ai rinnovi dal 14/7/2018.

Restituzione
Per la restituzione del contributo addizionale dello 0,50% nei casi e nelle misure previste (trasformazione e riassunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi), vengono applicati i medesimi criteri e modalità già in uso per la restituzione del contributo dell’1,40%, tenuto conto che è suscettibile di restituzione l’importo del contributo dello 0,50% e relativi incrementi afferenti all’ultimo rinnovo del contratto a termine oggetto di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato.

Esempio: nel caso in cui un contratto a termine venga rinnovato per tre volte, dal 14/07/2018 in poi, e successivamente trasformato a tempo indeterminato, il contributo addizionale sarà corrisposto all’istituto in misura pari a:

  • 0,50% per il primo rinnovo + 1,40%
  • 1,00% per il secondo rinnovo + 1,40%
  • 1,50% per il terzo rinnovo + 1,40%

Al momento della trasformazione a tempo indeterminato, la restituzione riguarderà l’aliquota dell’1,40% e l’aliquota dell’1,50% (2,90%), nell’esempio proposto, relative esclusivamente all’ultimo rinnovo contrattuale.

Agevolazioni contributive
In caso di lavoratori per i quali spettino agevolazioni contributive, esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta (es. Lavoratori over 50 e donne prive di impiego regolarmente retribuito), anche l’importo dell’incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50% deve essere calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante (es. riduzione 50%).