Nel mondo dello spettacolo è irrilevante la natura del rapporto di lavoro ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo. L’obbligo assicurativo e il relativo versamento dei contributi grava, sia che si tratta di lavoro subordinato, sia che si tratti di lavoro autonomo (occasionale o con P. IVA) o parasubordinato (cococo) sul datore di lavoro/committente.
Il legislatore ha inoltre previsto per determinate categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità. Il certificato attesta che il committente può agire ovvero effettuare uno o più spettacoli, con i lavoratori appartenenti a tali categorie.
Come committenti sono individuati le seguenti tipologie di imprese:

  • Le imprese dello spettacolo, quali teatri stabili, compagnie di teatro, orchestre organizzate in forma societaria, emittenti radio televisive, ecc.
  • I pubblici esercizi, alberghi, bar, ristoranti ecc.

Questi committenti possono stipulare direttamente il contratto di natura autonoma con i lavoratori appartenenti a tali categorie e in tal caso l’obbligo contributivo nonché il possesso del certificato di agibilità ricade sul committente stesso, oppure possono anche stipulare contratti con società, fondazioni, associazioni, ditte individuali che occupano tali lavoratori e in tale ipotesi l’obbligo contributivo e l’obbligo di munirsi del certificato di agibilità ricade sul soggetto con il quale si è stipulato il contratto; l’utilizzatore dovrà solo accertarsi che tale soggetto abbia richiesto il certificato di agibilità.

Inoltre è previsto che i committenti che scritturano direttamente i lavoratori autonomi devono comunicare al centro per l’impiego la prestazione lavorativa almeno un giorno prima dello spettacolo.

Quando il lavoratore ingaggiato è un lavoratore autonomo esercente attività musicale, la legge prevede, in deroga a quanto sopra precisato, che sia il lavoratore a dover provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi e a richiedere il certificato di agibilità il cui obbligo di custodia continua a permanere in capo al committente.
In tal caso occorrerà che il committente chieda al lavoratore la consegna del certificato di agibilità in quanto la sanzione per esserne sprovvisto resta comunque in capo al committente stesso. Se la prestazione viene resa senza certificato di agibilità, occorrerà poi suffragare con adeguati elementi documentali (contratti ecc.) la circostanza che la prestazione è resa in qualità di “lavoratore autonomo esercente attività musicale” per l’individuazione del soggetto tenuto all’assolvimento dei relativi obblighi contributivi.
Nel caso in cui il lavoratore autonomo esercente attività musicale non provveda direttamente ad effettuare tutti gli adempimenti, si consiglia, per non far incorrere in sanzioni il committente, di gestire tali figure come le altre tipologie di lavoratori autonomi, effettuando tutti gli adempimenti in capo al committente stesso.

Tra le tipologie di imprese che possono essere interessate a stipulare contratti di natura autonoma con i lavoratori dello spettacolo, quella maggiormente di nostro interesse rispetto alla tipologie di imprese da noi gestite, è sicuramente quella dei pubblici esercizi.
Accade frequentemente infatti che un bar, piuttosto che un ristorante, facciano esibire nei propri locali cantanti, ballerini, disc-jockey ecc.
Di seguito si riepilogano gli adempimenti che devono essere posti in essere da tali imprese quando ingaggiano direttamente una di tali categorie di lavoratori autonome.
In particolare, quando l’ingaggio riguarda:

A. lavoratori autonomi dello spettacolo non esercenti attività musicali occorre:

  1. Comunicare la prestazione al centro per l’impiego almeno il giorno prima dello spettacolo;
  2. Richiedere preventivamente il certificato di agibilità tramite il sito Inps.
  3. Effettuare la denuncia uniemens all’Inps di tali lavoratori e il versamento contributivo.

Si evidenzia che:

  • i contributi sono dovuti anche per i lavoratori già coperti da altra contribuzione obbligatoria (es. lavoratore assunto presso altro datore di lavoro che nel tempo libero, fa, anche saltuariamente, serate di piano bar);
  • i contributi sono dovuti, anche nel caso in cui non sia stato pattuito alcun compenso, sulla base del minimale giornaliero.

Qualora il committente non abbia una posizione Inps aperta in quanto privo di dipendenti, oppure anche se in possesso di posizione contributiva, la stessa non risulta idonea per denunciare i lavoratori dello spettacolo (per. es. posizione da pubblico esercizi) occorrerà procedere all’apertura della posizione specifica all’Inps.
Si ricorda che le deleghe delle posizioni Inps si attivano decorsi 24 ore dall’inserimento delle stesse e che per potere richiedere il certificato di agibilità è necessario avere la delega della posizione attiva.
La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro 5 giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Occorre pertanto procedere all’apertura della posizione Inps in tempo utile per potere richiedere tale certificato.

B. lavoratori autonomi esercenti attività musicali occorre:

  1. acquisire copia del certificato di agibilità che il musicista ha richiesto direttamente, specifico per lo spettacolo programmato.

Si precisa che nel caso in cui il lavoratore autonomo esercente attività musicale non provveda ad effettuare gli adempimenti a suo carico, gli stessi devono essere posti in essere dal committente come nell’ipotesi disciplinata nella lettera A.

Di seguito si riporta l’elenco dei lavoratori (dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del d.lgs. CPS 708/1947) per i quali deve essere richiesto il certificato di agibilità

  1. artisti lirici;
  2. attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
  3. attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  4. registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
  5. organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
  6. direttori di scena e doppiaggio;
  7. direttori d’orchestra e sostituti;
  8. concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
  9. tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
  10. amministratori di formazioni artistiche;
  11. tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
  12. operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
  13. arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
  14. truccatori e parrucchieri.