In base all’ordinanza Regionale, ecco le regole da seguire nei rapporti di lavoro con le imprese delle zone rosse e alcune indicazioni sulla gestione delle assenze dei lavoratori dal punto di vista giuslavoristico:

  1. I datori di lavoro sono tenuti a giustificare l’assenza e a non ammettere nelle proprie sedi lavoratori residenti o domiciliati nelle cosiddette “zone rosse” attualmente individuate nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini (Lombardia) e Vo’ Euganeo (Veneto);
  2. È vietato inviare lavoratori in queste zone;
  3. È vietato ammettere nei propri locali individui (non solo dipendenti, ma anche fornitori, clienti, visitatori) provenienti dalle zone rosse. Ciò comporta l’adozione di modalità di controllo negli ingressi aziendali;
  4. Se, a partire dal 1° febbraio 2020, l’azienda avesse inviato lavoratori nei comuni delle zone rosse o nelle aree della Cina interessata dall’epidemia, pur ricadendo la responsabilità della comunicazione in capo agli individui, si ritiene che sia opportuno comunicare la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl;
  5. In attesa di misure specifiche a sostegno del reddito, e qualora non sia possibile ricorrere al telelavoro, si ritiene che non sia previsto alcun obbligo specifico ed aggiuntivo di retribuzione in capo al datore di lavoro e che, quindi, sia possibile riconoscere ai lavoratori interessati la fruizione di ferie o permessi maturati contrattualmente.