Il Ministero del lavoro ha formulato un proprio parere in merito alla possibilità di effettuare la formazione prevista nell’ambito di un contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero di 1° e 3° livello, in distacco.

Fermo restando che l’attuale normativa non vieta di distaccare gli apprendisti, in questa circostanza è comunque necessario garantire la permanenza delle condizioni che legittimano e rendono compatibili i due istituti dell’apprendistato e del distacco. In particolare, l’apprendistato si fonda sul presupposto formativo, che deve pertanto rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa. L’interesse del distaccante va quindi contemperato con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.
Il distacco si configura quando un datore di lavoro (soggetto distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (distaccatario), per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Gli elementi che legittimano il distacco sono quindi l’interesse del datore di lavoro e la temporaneità del distacco. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Modalità concrete di distacco dell’apprendista
Per salvaguardare la permanenza delle condizioni che legittimano e rendono compatibili i due istituti dell’apprendistato e del distacco, le modalità concrete in cui il distacco avviene devono:

  • garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro;
  • consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni previste.

Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
Questi aspetti devono risultare nel piano formativo individuale dell’apprendista e potrebbero essere ripresi anche nell’accordo di distacco, prevedendo, ad esempio, anche la presenza del tutor che potrà anch’esso essere distaccato, ovvero l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista.

Se il distacco riguarda l’apprendistato di primo o di terzo livello, è necessario tenere conto degli standard formativi, del piano formativo individuale, della formazione interna ed esterna, nonché della figura e dei compiti del tutor aziendale e del tutor formativo, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del DM 12 ottobre 2015.

Durata del distacco
Secondo il Ministero, il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato. La finalità è quella di prevenire possibili situazioni elusive, evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato stesso, e, infine, non contraddire il principio della temporaneità del distacco.
A tale proposito, il Ministero evidenzia che proprio nel caso in esame, in cui il distacco sarebbe motivato unicamente dalla necessità di impartire la formazione al lavoratore, la durata del distacco dovrebbe essere limitata e contenuta rispetto al periodo complessivo di apprendistato. Il datore di lavoro potrebbe infatti avere interesse ad individuare la durata del distacco in maniera corrispondente alla durata dell’apprendistato, con l’effetto (negativo) di delegare gli aspetti formativi di tale contratto interamente ad un soggetto terzo rispetto all’effettivo datore di lavoro.